L’avviso di presa in carico equivale ad un’intimazione di pagamento
L’avviso inviato dall’agente della Riscossione al contribuente per comunicare la presa in carico di somme derivanti da accertamenti esecutivi emessi dall’agenzia delle Entrate è atto impugnabile ed equiparabile ad un’intimazione di pagamento ovvero ad una cartella, in quanto esprime la volontà dell’amministrazione di procedere all’esecuzione di un titolo che include una pretesa impositiva. Questo il principio che emerge dalla sentenza della Ctp Milano n. 3387/2018 depositata il 20 luglio.
Ancora una pronuncia dei giudici di merito che dà maggiore rilievo all’interesse ad agire in giudizio piuttosto che ad un’interpretazione formalistica e letterale della norma di rito.
La questione controversa aveva ad oggetto l’impugnazione da parte di una contribuente di un avviso di presa in carico che anticipava la riscossione di somme richieste in pagamento e derivanti da un accertamento esecutivo, il cui contenzioso pendeva in Corte di cassazione.
La ricorrente censurava l’avviso in considerazione del fatto che la Ctr con ordinanza (ex articolo 62 bis ) ne aveva sospeso l’esecuzione, mentre l’ufficio eccepiva essenzialmente l’inammissibilità del ricorso sostenendo che l’avviso di presa in carico non rientrasse tra gli atti impugnabili ( ex articolo 19). Il collegio provinciale respinge l’eccezione preliminare di parte pubblica ed accoglie nel merito le doglianze della contribuente.
L’avviso di presa in carico, chiosa la Ctp, anche se non compare nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’articolo 19 del Dlgs 546/1992, non costituisce, secondo un principio ormai consolidato dalla Corte di cassazione, un ostacolo in quanto l’elencazione degli atti impugnabili va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (articolo 24 e 53 Costituzione) e di buon andamento della Pa (articolo 97 Costituzione), sia in conseguenza dell’ ampliamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001; la conseguenza è pertanto che deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse ad agire ( articolo 100 cpc) invocando una tutela giurisdizionale comunque di controllo sulla legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico (cfr. Cassazione n. 21045 del 2007, n. 27385 del 2008).
La motivazione dei giudici ambrosiani prende le mosse dai suddetti principi per arrivare ad affermare che l’avviso di presa in carico, atto oggetto del giudizio de quo, è equivalente ad un’intimazione di pagamento ovvero ad una cartella ed esprime indubbiamente la volontà dell’amministrazione di procedere all’esecuzione di un titolo che include una pretesa impositiva.
In ogni caso , concludono i giudici, l’efficacia esecutiva del titolo risultava sospesa in forza di un provvedimento giudiziale (ordinanza ex articolo 62bis della Ctr) , che aveva sospeso l’esecuzione della sentenza di secondo grado impugnata per Cassazione e pertanto l’ufficio non ha titolo per procedere in executivis.
Il tema trattato è tutt’altro che pacifico; in senso contrario al principio espresso dalla sentenza in commento sono pronunciati diversi giudici di merito fra cui un collegio della stessa Ctp milanese che ha affermato come l’avviso di presa in carico si limita a segnalare al contribuente l’avvio della procedura di riscossione in relazione a un titolo esecutivo e non è da ritenersi atto impugnabile in quanto si limita ad avvisare il contribuente che a breve inizieranno gli atti esecutivi ( sent. 3887/2017) ; ed ancora «che non rappresenta un atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria ma , semplicemente, a comunicare al contribuente che l’ufficio delle imposte ha affidato al concessionario le somme, richieste con l’ avviso di accertamento, per la loro riscossione» ( sentenza 4259/2017 e ctp Reggio Emilia 213/2017).
In senso conforme invece si è pronunciata di recente la Ctp romana secondo la quale «non sembra revocabile in dubbio che la presa in carico sia atto impugnabile, posto che lo stesso non ha solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, si da poter essere paragonato, sul piano sostanziale, all’intimazione di pagamento» (sentenza 2575/2018).
In un contesto un po’ più ampio si rammenta la sentenza delle Sezioni unite n. 19704/2015 che ha rafforzato il principio secondo cui è possibile proporre ricorso contro un qualunque atto, ancorché di forma non autoritativa, che contenga una ben definita pretesa tributaria, conosciuta per la prima volta; in tale ipotesi si collocherebbe la legittima impugnazione della presa in carico da parte del contribuente qualora lo steso non avesse ricevuto l’avviso di accertamento , di cui ne sarebbe venuto a conoscenza solo attraverso la comunicazione de quo.