Controlli e liti

L’avviso con verifica «a tavolino» deve essere preceduto dal Pvc

di Marco Nessi e Roberto Torelli

Che si tratti di una verifica “a tavolino” o di un accesso nei locali del contribuente, nelle controversie che riguardano tributi armonizzati e non, la mancata redazione di un processo verbale di constatazione (Pvc) al termine della verifica, è causa di nullità dell’atto di accertamento. Lo ha ribadito la Ctr Lombardia 2506/9/2018 (presidente e relatore Micheluzzi).

Nel caso di specie, il contribuente presentava ricorso nei confronti di un atto risultante da indagini finanziarie, contestando, fra l’altro, la mancata redazione del Pvc da parte dell’ufficio dopo la richiesta di giustificazione dei movimenti bancari contestati. I giudici di primo grado non esaminavano neppure questa eccezione e rigettavano il ricorso. Il contribuente impugnava la sentenza, lamentando nuovamente l’assenza del Pvc. La Ctr ha riformato la decisione di primo grado e ha dichiarato la nullità dell’atto.

In particolare, i giudici di appello richiamano l’articolo 24 della legge 4/1929 secondo cui «le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale». Secondo la Ctr di Milano questa norma, tuttora vigente in quanto non abrogata dall’articolo 29 del Dlgs 472/97, prevede un obbligo generalizzato in capo all’ufficio di consegnare il Pvc al contribuente prima della notifica di un qualsiasi atto impositivo. Ciò vale anche nei casi dei cosiddetti accertamenti a tavolino, cioè effettuati senza l’accesso nei locali del contribuente.

Questo principio è giustificato dal fatto che il verbale è l’atto nel quale:

• da un lato, sono riassunte le modalità operative del controllo;

• dall’altro, sono constatate le violazioni delle norme tributarie.

Soltanto attraverso la formazione di un Pvc, infatti, è possibile assicurare il rispetto delle garanzie poste dall’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 (diritto al contraddittorio), che consente al contribuente di formulare all’ufficio le proprie osservazioni e richieste prima della notifica (si veda anche la Ctr Lombardia 5538/2016).

Secondo i giudici milanesi, nel caso di specie non è rilevante che il contribuente potesse accedere all’istituto dell’accertamento con adesione, in quanto il contraddittorio deve essere garantito anche nella fase procedimentale in tutte le controversie che riguardano tributi armonizzati (Iva) e non, legati da matrice comune.
Le fasi dell’iter

Ctr Lombardia 2506/9/2018

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