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L’e-fattura da San Marino senza addebito Iva richiede il documento integrativo

Per la fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’Iva si deve utilizzare il codice TD28 per comunicare a Sdi i dati dell’operazione. Tipo documento TD19 senza addebito

di Rosario Farina

Con il decreto 21 giugno 2021 è stato esteso, a partire dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica anche con riferimento agli scambi tra operatori italiani e controparti residenti a San Marino, disponendo che per le cessioni di beni, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio (Sdi).

Le cessioni di beni con trasporto o consegna nel territorio della Repubblica di San Marino (e i servizi connessi) effettuate da parte dei soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili Iva ai sensi degli articoli 8 e 9, in base al richiamo posto dall’articolo 71 del Dpr 633/1972.

Riguardo le cessioni di beni verso l’Italia, l’articolo 6 precisa che le relative fatture elettroniche sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al Sistema di interscambio (Sdi), il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia, le fatture elettroniche ricevute.

In sintesi, l’ufficio tributario di San Marino fa da centro di "smistamento" accreditato al Sistema di interscambio, trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori sanmarinesi e riceve quelle degli operatori italiani, mentre le fatture elettroniche inviate da San Marino sono controllate dalla direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate di Pesaro-Urbino.

Le modalità applicative

Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico dal cedente italiano nei confronti di operatori economici di San Marino, vanno spedite al Sdi con Natura operazione N3.3 «non imponibili – cessioni verso San Marino» ed è necessario inserire nella fattura elettronica il codice stato estero SM, il numero identificativo del cessionario sanmarinese composto da 5 cifre numeriche (Partita Iva) e nel campo codice destinatario il codice 2R4GTO8 (unico per tutti gli operatori economici sanmarinesi).

L’operatore economico deve compilare la fattura elettronica indicando per ogni bene ceduto, la descrizione dei beni, il numero e la data del Ddt con il quale è stata spedita la merce, l’aliquota e l’imposta, e lo Sdi trasmette il file Xml all’ufficio tributario di San Marino che, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’agenzia delle Entrate.

Dal portale «Fatture e corrispettivi», l’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dalla stessa agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui nei quattro mesi successivi all’emissione del documento contabile l’ufficio tributario sammarinese non convalidi la regolarità dell’operazione, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, Dpr 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Sul versante degli acquisti, invece, le fatture elettroniche emesse da operatori economici di San Marino sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino allo Sdi, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso il canale telematico messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute.

Si ricorda che, nell’ambito degli acquisti di beni, la fattura può arrivare con Iva o senza:

1. nel primo caso, fattura con addebito dell’imposta, l’Iva è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario della Repubblica di San Marino, che trasmette al medesimo ufficio, in formato elettronico, gli elenchi riepilogativi delle fatture corredati dalla ricevuta di versamento della corrispondente Iva, affinché si possano svolgere le verifiche del caso. L’esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell’agenzia delle Entrate è reso noto telematicamente anche al cessionario: solo da tale momento l’acquirente italiano può operare la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto;

2. nel secondo caso, fattura senza addebito dell’imposta, l’operatore economico italiano che riceve il file xml della fattura tramite Sdi è tenuto ad assolvere l’Iva ai sensi dell’articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle entrate in linea con l’adempimento sostitutivo dell’esterometro, che si basa sulla trasmissione allo Sdi di un documento Xml integrativo della fattura con Tipo Documento TD19 – Integrazione / Autofattura per acquisto beni (ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72) e a inviarla (Tipo documento TD19), come confermato dalla recente circolare dell’agenzia delle Entrate 26/E del 13 luglio 2022.

Il nuovo codice TD28

Le nuove specifiche nella versione 1.7.1, in vigore a partire dal 1° ottobre 2022, si inseriscono nell’ambito degli interventi volti a ottimizzare il processo di fatturazione elettronica, nonché ad assicurare una qualità del dato sempre più elevata, introducendo nuovi controlli da parte del Sistema di Interscambio e alcune modifiche al tracciato della fattura.

Tra le modifiche apportate, debutta il nuovo tipo documento TD28 attraverso il quale i contribuenti italiani potranno comunicare, ai fini dell’esterometro, le operazioni di acquisto da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’Iva.

Si ricorda che sono previsti dei casi di esonero alla fatturazione elettronica negli scambi con la Repubblica di San Marino. Infatti, il decreto delegato 147 del 5 agosto 2021 della Repubblica di San Marino stabilisce che: «Sono esclusi dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al comma 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a 100mila euro (centomila/00). Essi possono comunque decidere per l’emissione delle fatture elettroniche presentando apposita domanda all’ufficio tributario di San Marino».

Quindi dal 1° ottobre 2022, quando si riceverà una fattura cartacea emessa da un fornitore della Repubblica di San Marino con addebito dell’Iva si deve utilizzare il nuovo codice TD28 per comunicare al Sdi i dati dell’operazione. Non dovrà in questo caso essere utilizzato il tipo documento TD19 previsto invece nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese sia senza addebito dell’imposta.

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