L’e-fattura «taglia» le comunicazioni
L’impegnativo approccio con la contabilità Iva dal 2017, per effetto delle intervenute modifiche normative, riguarda altri due temi e cioè l’
L’opzione
Una prima questione riguarda l’eventuale opzione (con vincolo quinquennale) per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e dei dati delle fatture. Si tratta del regime facoltativo introdotto dal Dlgs 127/2015 che per effetto delle intervenute modifiche all’articolo 21 del Dl 78/2010, in luogo dello spesometro, sostituisce l’obbligo delle comunicazioni dei dati delle fatture (articolo 3, del Dlgs 127/2015), ma non quello della trasmissione delle liquidazioni periodiche. Il termine per l’opzione è rinviato al 31 marzo 2017 dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2016. L’opzione concede dei premi quali l’esecuzione dei rimborsi Iva in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti prescritti dall’articolo 30, comma 2, del decreto Iva e la riduzione di due anni del termine di decadenza degli accertamenti, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette; questa agevolazione richiede però la tracciabilità delle operazioni.
Tuttavia di questa opzione deve essere valutata la convenienza in quanto si tratta di un adempimento diverso in cui tutte le fatture, di vendita e di acquisto che devono essere inviate, devono essere riprodotte in formato elettronico con un impegno informatico importante; inoltre occorre trasmettere anche i
Il regime per cassa
La contabilità Iva diviene il fulcro del regime di determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese minori. Infatti le imprese che desiderano evitare alcuni adempimenti amministrativi quali l’ annotazione delle fatture non pagate nei registri di contabilità semplificata e di conseguenza conservare egli estratti conto bancari, possono optare con vincolo triennale per il criterio delle registrazioni Iva (articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973). In questo caso, con la registrazione delle fatture, senza alcuna annotazione dei pagamenti e incassi, e con l’integrazione delle operazioni fuori campo Iva rilevanti ai fini della determinazione del reddito, il contribuente ha adempiuto agli obblighi contabili. In questo il reddito d’impresa imponibile non è determinato né per competenza e né per cassa, ma sulla base dei criteri Iva (ricavi = volume d’affari). Stante l’obbligo della comunicazione delle operazioni all’agenzia delle Entrate sarà difficile poter pianificare il reddito con maggiore equilibrio di quanto possa risultare dalle registrazione Iva. Come evidenziato nell’altro articolo in pagina, i termini di registrazione sono rigidi per le fatture emesse, ma elastici per quelle di acquisto. Ad esempio in presenza di un acquisto di merci nel mese di dicembre le quali saranno vendute nell’anno successivo, è consentito registrare la fattura in gennaio (si ritarda di un mese la detrazione Iva), al fine di evitare di avere una
Tuttavia questa legittima pianificazione reddituale si scontra con il rigore della contabilità Iva resa ancor più rigida con l’obbligo di trasmettere i dati delle fatture di acquisto all’agenzia delle Entrate in via telematica e cioè, per l’ultimo trimestre, entro il mese di febbraio dell’anno successivo.