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L’edificio condominiale di proprietà della società immobiliare non può accedere al superbonus

Classe energetica

di Marco Zandonà

La domanda

In caso di interventi per il miglioramento della classe energetica (di almeno due classi) in un edificio condominiale quali isolamento del tetto piano e lastrici solari edificio, isolamento facciate verso esterno, isolamento solai verso parti non riscaldate (cantine), sostituzione degli infissi, collocazione di impianto fotovoltaico per la produzione di corrente elettrica, possono accedere al superbonus, con detrazione del 110%, sia per gli interventi trainati che trainanti, anche le imprese proprietarie di più unità abitative ed uffici? Nello specifico, l'impresa è una società immobiliare che concede in locazione gli immobili facenti parte del complesso condominiale.
N. G. – Torino

Gli immobili delle imprese possono fruire del superbonus, con detrazione del 110%, solo se fanno parte di condomini civilistici (articoli 119 e 121 del decreto legge 34/2020, convertito in legge 77/2020, articolo 1, commi 66-77 legge 30 dicembre 2020, n. 178). In questo caso, il 110% si applica solo con riferimento agli interventi trainanti (cappotto e impianti termici) e non anche per gli interventi trainati e sempre a condizione che l'edificio sia a prevalente destinazione residenziale (circolare 24/E del 2020). Viceversa, se si tratta di edificio di proprietà di unico soggetto (società immobiliare, nel caso di specie) anche se le unità immobiliari sono tutte locate, il 110% non trova applicazione. Per contro, si rende applicabile l'ecobonus ordinario sino al 65% delle spese sostenute nel limite di 60mila euro per cappotto e infissi e 30mila euro per impianto di riscaldamento con riferimento a ciascuna unità immobiliare. Per l'impianto fotovoltaico, il limite è di 48mila euro (articolo 1, comma 58 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di bilancio per il 2021, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it). Come edificio condominiale, l'aliquota del 65% è elevata al 70% o 75% (di 40mila euro per ciascuna unità immobilaire) se l'intervento sulle parti comuni riguarda più del 25% della superficie disperdente lorda o si conseguano i valori di termici della qualità media del DM 26 giugno 2015 (articolo 14 decreto legge 63/2013 convertito in legge 90/2013).

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