L’edificio condominiale di proprietà della società immobiliare non può accedere al superbonus
Classe energetica
Gli immobili delle imprese possono fruire del superbonus, con detrazione del 110%, solo se fanno parte di condomini civilistici (articoli 119 e 121 del decreto legge 34/2020, convertito in legge 77/2020, articolo 1, commi 66-77 legge 30 dicembre 2020, n. 178). In questo caso, il 110% si applica solo con riferimento agli interventi trainanti (cappotto e impianti termici) e non anche per gli interventi trainati e sempre a condizione che l'edificio sia a prevalente destinazione residenziale (circolare 24/E del 2020). Viceversa, se si tratta di edificio di proprietà di unico soggetto (società immobiliare, nel caso di specie) anche se le unità immobiliari sono tutte locate, il 110% non trova applicazione. Per contro, si rende applicabile l'ecobonus ordinario sino al 65% delle spese sostenute nel limite di 60mila euro per cappotto e infissi e 30mila euro per impianto di riscaldamento con riferimento a ciascuna unità immobiliare. Per l'impianto fotovoltaico, il limite è di 48mila euro (articolo 1, comma 58 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di bilancio per il 2021, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it). Come edificio condominiale, l'aliquota del 65% è elevata al 70% o 75% (di 40mila euro per ciascuna unità immobilaire) se l'intervento sulle parti comuni riguarda più del 25% della superficie disperdente lorda o si conseguano i valori di termici della qualità media del DM 26 giugno 2015 (articolo 14 decreto legge 63/2013 convertito in legge 90/2013).
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