Contabilità

L’efficacia fiscale è posticipata di un anno al 2021

Per la cessione degli asset oggetto dell’operazione bisogna aspettare il 2024

L’applicazione dell’articolo 14 della legge 342/2000 anche all’attuale rivalutazione, sancita dal Dl 104/20, comporta una serie rinvii normativi che vanno aggiornati alle norme vigenti.

In primo luogo, l’articolo 14, comma 1 della legge 342/2000 (Riallineamento) richiama l’ambito oggettivo dei beni rivalutabili previsto nell’articolo 10 della medesima norma: aggiornando tale rinvio all’attuale normativa emerge che saranno riallineabili tutti i beni rivalutabili e cioè le immobilizzazioni materiali, quelle immateriali incorporate in beni giuridicamente tutelabili e le partecipazioni immobilizzate in società controllate o collegate.

In secondo luogo, l’articolo 14 comma 2 della citata legge richiama l’articolo 12 e quindi l’aliquota dell’imposta sostitutiva che per questa rivalutazione è fissata al 3% per tutte le immobilizzazioni. Per quanto riguarda l’ambito temporale, cioè il momento di efficacia del riallineamento, le precedenti interpretazioni dell’agenzia delle Entrate (circolare 14/17) richiamano le medesime regole previste per la rivalutazione, quindi possiamo dire che il riallineamento eseguito nel 2020 viene riconosciuto a far data dal 2021 in materia di deducibilità fiscale degli ammortamenti e di computo dei beni nel plafond per le spese di manutenzione ordinaria.

Per quanto riguarda, invece, la cessione dei beni riallineati, essendo assente una disposizione specifica ( invece emanata in precedenti rivalutazioni, si pensi all’articolo 1, comma 703 della legge 160/19) occorre concludere che per tutti i beni, compresi gli immobili, si applicano le regole contenute nell’articolo 110, comma 5, del Dl 104/20, cioè il maggior valore fiscale è riconosciuto se la cessione avviene dal 2024 in poi.

Le società alberghiere

Molto articolato è lo scenario che si presenta per le società che operano nel settore alberghiero e termale, per le quali l’articolo 6-bis del Dl 23/2020 ha sancito una rivalutazione gratuita che, come al solito, è accompagnata da un riallineamento, altrettanto gratuito. Per questi soggetti il riallineamento ex Dl 23/20 appare certamente più conveniente poiché non presenta alcun costo di imposta sostitutiva ed ha riconoscimento fiscale immediato , quindi già dal 2020 se si deciderà di eseguirlo in questo esercizio, oppure dal 2021 se si posticiperà la scelta, posto che la procedura di rivalutazione/riallineamento ex Dl23/20 prevede un arco temporale di esecuzione biennale. Nemmeno l’aspetto del vincolo di rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea costituisce un elemento positivo a favore della scelta di utilizzare la norma del Dl 104/20, dato che nel riallineamento da sempre si può agire nei confronti del singolo bene senza coinvolgere l’intera categoria omogenea.

Sotto il profilo del vincolo della riserva le due disposizioni appaiono del tutto simili poiché in entrambi i casi è richiesto di vincolare una riserva in sospensione d’imposta con possibile affrancamento a titolo oneroso versando l'imposta sostitutiva del 10 per cento. In sostanza nel settore alberghiero a tutti gli effetti, appare più conveniente utilizzare la procedura del Dl Liquidità in luogo di quella fissata con il Dl Agosto.

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