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L’ente pubblico compensa il tax credit affitti con F24 ordinario

Interpello 420: non deve essere utilizzato il modello F24 EP, che serve però per pagare l’eventuale eccedenza

di Luca Gaiani

Utilizza il modello F24 ordinario l'ente pubblico che intende compensare il credito di imposta sulle locazioni. Lo chiarisce la risposta n. 420/2020 dell’agenzia delle Entrate del 30 settembre. Nonostante gli enti pubblici impieghino per i propri versamenti fiscali il modello speciale EP, nel caso in esame ci si dovrà avvalere di quello ordinario riportando l'apposito codice tributo, fino a raggiungere un importo pari a zero.

La risposta 420 prende in esame il caso di un ente pubblico che concede in locazione un fabbricato di categoria C/1. L’affittuario, a cui spetta il bonus botteghe di cui all’articolo 65 del Dl 18/2020, vorrebbe cedere il credito di imposta all’ente pubblico proprietario ai sensi dell’articolo 122 del decreto rilancio. La cessione comporta la successiva compensazione del credito da parte dell’ente pubblico. I codici tributo previsti per la compensazione dei crediti in questione sono utilizzabili esclusivamente nel modello F24 ordinario, mentre l'ente effettua i versamenti di ritenute, Irap e contributi mediante il particolare modello F24 EP.

L'ente chiede perciò alle Entrate se può effettuare la compensazione, in deroga alla regola generale, inserendo i debiti tributari nel modello F24 ordinario.

L'agenzia delle Entrate conferma questa possibilità precisando che la compensazione avverrà con il codice 6930 (credito di imposta botteghe e negozi – utilizzo da parte del cessionario) nel modello F24 non essendo previsto per tale codice l'esposizione nel modello EP (per il tax credit affitti, il codice tributo per il cessionario è invece il 6931).

La risposta 420 ricorda però che la compensazione nel modello ordinario potrà essere effettuata fino a portare a zero il debito per le ritenute da versare, dovendosi invece, per l'importo eccedente da versare, continuare ad avvalersi del modello specifico degli enti pubblici.

In ogni caso, conclude la risposta, il modello F24 contenente la compensazione dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.