Imposte

L’ente pubblico non economico paga il bollo sui contratti sottoscritti con le Pa

Le Entrate nella risposta a interpello 495 confermano il perimetro “ristretto” per far scattare l’esenzione

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di Marco Magrini

L'esenzione da imposta di bollo stabilita dall’articolo 16 della tabella allegato B al Dpr 642/72 è applicabile solo ai contratti che vedono coinvolte le amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti espressamente indicati e a condizione che solo gli stessi risultino parti contraenti. Non si applica, invece, ai contratti che vedano partecipare o posti in essere dalle altre pubbliche amministrazioni annoverate dall’articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001. L’interpretazione dell’agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 495 del 22 ottobre 2020, coerente con la prassi precedente (interpello 44/19, risoluzione 86/E/2002), resta ancorata alla tassatività di applicazione dell'esenzione.

Condizioni per l’esenzione

L'agevolazione può essere applicata solo in presenza contemporanea di specifici presupposti soggettivi e oggettivi ricavabili dal testo dell’articolo 16 della tabella B del Dpr 642/72 in materia di esenzioni dall’imposta di bollo. A livello soggettivo gli atti devono essere posti in essere o comunque vedere parti contraenti amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane. Inoltre, a livello oggettivo, gli stessi atti devono essere scambiati all’interno del perimetro soggettivo degli stessi enti. Se nella formazione dell’atto intervengono soggetti diversi e/o lo scambio coinvolge enti non espressamente indicati l’esenzione da imposta di bollo non si applica.

Il caso

Nel caso specifico l’agenzia delle Entrate ritiene che non possa essere riconosciuta l’esenzione dal momento che l’ente pubblico che stipula contratti e convenzioni con altre pubbliche amministrazioni, seppure ente pubblico non economico di rilievo nazionale (Dlgs 266/93) non può essere considerato una «amministrazione dello Stato», a nulla rilevando il fatto che nella veste pubblica debba perseguire interessi pubblici generali, sia sottoposto al controllo contabile della Corte dei Conti, al patrocinio dell’avvocatura dello Stato e all’iscrizione tra le amministrazioni centrali nell’elenco annuale Istat. Di conseguenza gli accordi e le convenzioni che questo ente stipula con altre pubbliche amministrazioni sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di 16 euro ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/72.

Quando è dovuta l’imposta di bollo

Quindi in tutte le circostanze in cui il contratto veda partecipare, come contraente, uno dei soggetti indicati nell’articolo 16 della tabella B (ad esempio un Comune), ma vi siano contemporaneamente fra le parti sottoscrittrici soggetti privati o altre pubbliche amministrazioni (ad esempio, aziende del Ssn, università, enti pubblici non economici nazionali regionali e locali, eccetera), cioè non rientranti nell’elenco specifico, l’imposta di bollo è dovuta con la conseguente applicazione del regime della solidarietà passiva (articolo 22, Dpr 642/72) da cui è escluso solo lo Stato (articolo 8 del Decreto).


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