Imposte

L’equity crowdfunding punta il credito d’imposta per la quotazione

Question time alla Camera: per il Mef, nulla osta all’estensione del bonus, ma serve una modifica alla legge

di Gabriele Ferlito

Valutare l'estensione del credito di imposta attualmente previsto a fronte delle spese di consulenza sostenute dalle Pmi che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato (o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo), previsto dall'articolo 1, commi 89-92, legge 205/2017). In particolare, un'analoga agevolazione potrebbe essere configurata per i costi sostenuti dalle Pmi che utilizzano le piattaforme di equity crowdfounding per accedere alla capitalizzazione. È questa in sintesi la richiesta avanzata da alcuni parlamentari in sede di question time alla Camera mercoledì 27 maggio (interpellante Centemero e altri). La risposta fornita dal ministero dell'Economia lascia la porta aperta ad un possibile ampliamento dell'agevolazione.

L'articolo 1 della legge 205/2017 prevede che alle Pmi che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500mila euro.

Le disposizione attuative della misura, con particolare riferimento alle spese ammissibili all'agevolazione, sono state adottate con decreto 23 aprile 2018 del ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.

La risposta al question time precisa che il credito di imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2018 è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articolo 107 e 108 del Tfue), in particolare dall'articolo 18 che disciplina gli aiuti alle Pmi per i servizi di consulenza.

Tanto premesso, viene precisato che i costi sostenuti dalle Pmi per accedere alle piattaforme di equity crowdfounding sembrano rientrare pienamente nella disciplina del richiamato articolo 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Nulla sembra ostare, dunque, ad un ampliamento del beneficio nei termini indicati, ferma restando la necessità di provvedere a una specifica modifica normativa, che tenga conto, tra l'altro, degli effetti del minore gettito atteso, per i quali risulta necessario individuare idonei mezzi di copertura finanziaria.Considerato che il sistema bancario italiano incontra sempre maggiori difficoltà nell'erogazione dei finanziamenti, soprattutto a causa di regole sempre più stringenti sui requisiti patrimoniali da rispettare, nell'attuale contesto di crisi economica determinato dall'emergenza sanitaria da Covid-19 sarebbe opportuno approntare un sistema normativo che favorisca la capitalizzazione delle imprese anche operando per il tramite di soggetti non bancari.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©