L’errata indicazione dei lavori privati trainati nella cessione del credito è errore sostanziale
La comunicazione deve essere annullata e può essere ripresentata entro il 30 novembre avvalendosi della remissione in bonis
L’errore è da inquadrare come sostanziale, per i seguenti motivi. Il condòmino che venga incaricato, nell’ambito del condominio minimo, di “surrogare” la figura dell’amministratore e di inviare le comunicazioni di opzione relative alla cessione dei crediti afferenti agli interventi svolti sull’edificio, è titolato a operare in questo senso esclusivamente con riguardo alle spese relative ai lavori sulle parti comuni: e non anche in relazione alle spese sostenute per i lavori trainati nelle singole unità immobiliari (come chiarito nel dettaglio del punto 4 del provvedimento direttoriale n. 35873 del 3 febbraio 2022, integrato dal provvedimento n. 202205/2022). Ne viene che, nel caso in esame, la comunicazione erroneamente inviata concernente le spese sostenute sulle parti private ricade nella previsione del punto 4.9 del provvedimento citato: a mente del quale il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal provvedimento stesso rende l’opzione inefficace nei confronti dell’agenzia delle Entrate. È quindi da concludere che l’errore compiuto va gestito come un errore di tipo sostanziale: con la conseguente necessità di procedere con l’annullamento, su richiesta di entrambe le parti cedente e cessionaria, dell’intervenuta accettazione dei crediti derivanti dalla comunicazione trasmessa da un soggetto non titolato. In base alle indicazioni fornite dalla circolare 33/E/2022, pagina 25, l’annullamento dell’accettazione deve essere chiesto mediante l’invio dell’apposito modello, allegato alla circolare stessa, sottoscritto dalle parti cedente e cessionaria digitalmente o con firma autografa (in tal caso, con allegata copia del documento di identità), all’indirizzo pec: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
La trasmissione della corretta comunicazione di opzione potrà quindi essere effettuata, coerentemente alle indicazioni della circolare 33/E/2022, avvalendosi del meccanismo della remissione in bonis ai sensi dell’articolo 2 comma 1 Dl 16/2012, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva al termine ordinario annuale di trasmissione dell’opzione: e quindi, se si tratta di spese sostenute nell’anno 2022, entro il 30 novembre 2023.
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