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L’errata indicazione dei lavori privati trainati nella cessione del credito è errore sostanziale

La comunicazione deve essere annullata e può essere ripresentata entro il 30 novembre avvalendosi della remissione in bonis

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Silvio Rivetti

La domanda

Il condomino incaricato per l’invio della pratica di cessione bonus 110% in un condominio minimo, costituito da due appartamenti, ha erroneamente inviato la comunicazione di cessione del bonus anche per gli interventi trainati su parti private dei singoli appartamenti. Tenuto conto che il credito è stato correttamente caricato sulla piattaforma, in quanto il codice fiscale dei cedenti e del cessionario e gli importi sono corretti, ma risulta errata solo la modalità in cui la cessione è stata comunicata, vorrei sapere se si tratta di errore formale o sostanziale e in che modo può essere eventualmente sanato.
S. Z. - Potenza

L’errore è da inquadrare come sostanziale, per i seguenti motivi. Il condòmino che venga incaricato, nell’ambito del condominio minimo, di “surrogare” la figura dell’amministratore e di inviare le comunicazioni di opzione relative alla cessione dei crediti afferenti agli interventi svolti sull’edificio, è titolato a operare in questo senso esclusivamente con riguardo alle spese relative ai lavori sulle parti comuni: e non anche in relazione alle spese sostenute per i lavori trainati nelle singole unità immobiliari (come chiarito nel dettaglio del punto 4 del provvedimento direttoriale n. 35873 del 3 febbraio 2022, integrato dal provvedimento n. 202205/2022). Ne viene che, nel caso in esame, la comunicazione erroneamente inviata concernente le spese sostenute sulle parti private ricade nella previsione del punto 4.9 del provvedimento citato: a mente del quale il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal provvedimento stesso rende l’opzione inefficace nei confronti dell’agenzia delle Entrate. È quindi da concludere che l’errore compiuto va gestito come un errore di tipo sostanziale: con la conseguente necessità di procedere con l’annullamento, su richiesta di entrambe le parti cedente e cessionaria, dell’intervenuta accettazione dei crediti derivanti dalla comunicazione trasmessa da un soggetto non titolato. In base alle indicazioni fornite dalla circolare 33/E/2022, pagina 25, l’annullamento dell’accettazione deve essere chiesto mediante l’invio dell’apposito modello, allegato alla circolare stessa, sottoscritto dalle parti cedente e cessionaria digitalmente o con firma autografa (in tal caso, con allegata copia del documento di identità), all’indirizzo pec: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

La trasmissione della corretta comunicazione di opzione potrà quindi essere effettuata, coerentemente alle indicazioni della circolare 33/E/2022, avvalendosi del meccanismo della remissione in bonis ai sensi dell’articolo 2 comma 1 Dl 16/2012, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva al termine ordinario annuale di trasmissione dell’opzione: e quindi, se si tratta di spese sostenute nell’anno 2022, entro il 30 novembre 2023.

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