Controlli e liti

L’errore formale non incrementa l’Irap per la holding

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

Si applica l’aliquota Irap ordinaria (e non quella maggiorata prevista per gli enti finanziari dall’articolo 16 del Dlgs 446/1997) anche alla holding “operativa” che per errore ha compilato la dichiarazione Irap usando i codici propri dei soggetti finanziari. Con questo principio, la Ctp Milano, con la sentenza 394/01/2018 (presidente Roggero e relatore Chiametti) ha accolto il ricorso di una società e ha annullato una cartella di pagamento emessa a fronte di un presunto carente versamento dell’acconto Irap.

La vicenda trae origine da una comunicazione di irregolarità notificata a una società di capitali, con la quale viene contestato il presunto carente versamento dell’acconto Irap per l’anno di imposta 2013. La contestazione deriva dall’indicazione da parte della società, nella dichiarazione Irap per l’anno 2013, del codice 03 nel quadro IC e del codice BA nel quadro IR, vale a dire dei codici propri dalle banche e degli enti finanziari citati dall’articolo 6 del Dlgs 446/1997. Secondo l’ufficio, la società avrebbe dovuto versare l’acconto Irap nella misura maggiorata del 130% e non, come invece riscontrato nei versamenti eseguiti dalla società, nella misura ordinaria del 102,5 per cento. La società presenta un’istanza di autotutela, con la quale fa presente di avere commesso un errore formale nell’indicazione dei codici in dichiarazione. Inoltre, in base ai dati di bilancio, dimostra di non avere i requisiti per rientrare nel regime della maggiorazione, che riguarda le holding svolgenti in via esclusiva o prevalente attività di holding finanziaria o industriale. L’ufficio non risponde all’istanza e ne consegue l’iscrizione a ruolo con emissione di una cartella di pagamento, impugnata dalla società contribuente in base alle stesse considerazioni addotte nella fase amministrativa.

I giudici danno ragione alla società, annullando la cartella e condannando l’ufficio al rimborso delle spese di lite. Per il collegio, l’uso dei codici relativi ai soggetti finanziari nella dichiarazione Irap è un errore meramente formale, che non può da solo giustificare la maggiorazione Irap prevista per i soggetti indicati all’articolo 6 del Dlgs 446/1997, risultando dirimente la verifica dell’attività svolta dalla società. Per i giudici, nel caso specifico questa verifica conduce all’esclusione della holding dall’applicazione della maggiorazione di aliquota.

Ciò non solo in ragione del codice Ateco usato dalla società ma soprattutto dell’analisi dei dati di bilancio, in particolare dallo stato patrimoniale. Da questi emerge che la società è una holding che non svolge in prevalenza né attività di holding industriale né attività di holding finanziaria, come dimostrato dal fatto che le rilevanti voci di bilancio risultano inferiori alla metà del totale dell’attivo patrimoniale.

Ctp Milano 394/01/2018

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