Professione

L’esclusione dello studio dalle sanzioni tributarie è ad ampio raggio

Se la dichiarazione è presentata in ritardo è il contribuente che deve vigilare

di Laura Ambrosi

Oltre che sotto un profilo penale, il concorso potrebbe riguardare anche l’applicazione delle sanzioni tributarie al professionista ritenuto, in qualche modo, responsabile dell’illecito fiscale commesso dal contribuente.

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 472/97, in tema di sanzioni amministrative tributarie, le violazioni compiute nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave, con la conseguenza che in assenza di tali caratteristiche la sanzione va applicata esclusivamente al contribuente.

A ciò si aggiunga che l’articolo 7 del decreto legge 269/2003, modificando i principi in tema di responsabilità personale, ha previsto che le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica, escludendo così dalla responsabilità i professionisti incaricati.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, dall’introduzione della nuova norma, non sono applicabili sia le ipotesi di concorso alle persone fisiche nelle violazioni di società ed enti (articolo 9 Dlgs 472/97), sia la connessa responsabilità solidale delle persone giuridiche (articolo 11) per le violazioni di cui siano autori materiali i loro dipendenti ed amministratori (sentenza 4775/2016).

Va detto che secondo alcuni uffici la previsione di esclusione del concorso della persona fisica in presenza di illeciti tributari commessi dalla persona giuridica riguardava esclusivamente i soggetti “interni” all’azienda (ad esempio, amministratori, manager, ecc.) e non anche gli esterni, tra i quali i consulenti fiscali o altri professionisti.

Questa tesi è stata decisamente smentita anche di recente (sentenza 9450/2020) dalla Cassazione, secondo la quale non è corretta una discriminazione tra soggetti terzi interni ovvero esterni alla persona giuridica, con la conseguenza che non sono sanzionabili nemmeno i consulenti

In tema di dichiarazioni, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che è legittima la sanzione al contribuente per il ritardo nella presentazione e ciò anche se l’adempimento è stato affidato a un professionista. Il contribuente, infatti, è comunque tenuto a vigilare che l’intermediario vi provveda nei modi e tempi previsti (ordinanza 11832/2016). Gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione e alla tenuta delle scritture non possono così considerarsi assolti con il mero affidamento a un professionista, poiché è necessaria un'attività di controllo sulla loro effettiva esecuzione, superabile soltanto nell’ipotesi di comportamento fraudolento del professionista stesso.

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