Adempimenti

L’esenzione Covid nel 2020 va dichiarata

Le Faq delle Finanze: la perdita dell’agevolazionenon va comunicata. Per un immobile acquistato a giugno l’acconto in scadenza riguarda un solo mese di possesso

di Luigi Lovecchio

Obbligo di dichiarazione entro la fine del mese per gli immobili che hanno beneficiato dell’esenzione Imu da Covid nel 2020. Non è d’altro canto necessario ripresentare la dichiarazione per comunicare il venir meno dell’esenzione trattandosi di disposizioni per loro natura temporanee.

Non è così invece per le esenzioni degli enti non commerciali, poiché la normativa a regime impone ogni anno la presentazione della dichiarazione. Ai fini del calcolo dell’acconto 2021, inoltre, si deve guardare alla situazione immobiliare verificatasi nel primo semestre dell’anno, senza che rilevi l’imposta pagata l’anno scorso. Sono due Faq pubblicate dalle Finanze ad alcuni quesiti pervenuti.

Con riferimento alle esenzioni fruite nel corso del 2020, la Faq delle Finanze conferma l’obbligo dichiarativo in scadenza a fine giugno. L’adempimento deve essere infatti sempre osservato se riguarda dati che non sono nella disponibilità dei comuni. Dalla lettura della risposta, tuttavia, non si ricava che tale obbligo sia prescritto a pena di perdita dell’agevolazione, in difetto di una previsione espressa di legge. Ne deriva che, in caso di inadempimento del contribuente, sarà al più irrogabile la sanzione fissa di 50 euro (articolo 1, comma 775, legge 160/2019) ma non potrà essere revocata l’esenzione. E va ricordato che, con la riforma introdotta con la legge di bilancio 2020, la dichiarazione non è mai condizione costitutiva di una agevolazione (con la sola eccezione degli immobili inagibili o inabitabili).

La risposta del dipartimento inoltre esclude l’obbligo di denunciare il venir meno dell’esenzione, in ragione del fatto che è la stessa norma di riferimento che ne stabilisce il periodo di durata. Questa regola tuttavia non vale per gli enti non commerciali, poiché per questi la disciplina Imu impone la presentazione annuale della denuncia (articolo 1, comma 759, lettera g), legge 160/2019).

A proposito delle modalità di calcolo dell’acconto, l’altra Faq delle Finanze osserva che il criterio del pagamento della metà dell’imposta versata nell’anno precedente vigeva solo per l’acconto 2020. Tanto, per tenere conto del fatto che si trattava del primo appuntamento dopo l’avvenuta abrogazione della Tasi. A regime, invece, l’acconto si paga ogni anno applicando le aliquote dell’anno precedente alla posizione possessoria immobiliare del primo semestre dell’anno in corso. Ne consegue che per un immobile comprato a giugno l’acconto in scadenza il prossimo 16 giugno riguarderà un solo mese di possesso.

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