Adempimenti

L’esonero contributivo degli autonomi non taglia le pensioni

Fanno eccezione le partite Iva della gestione separata con redditi sotto il minimale

di Fabio Venanzi

Dopo il via libera della Commissione europea e quello della Corte dei conti, il ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto attuativo dell’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali 2021, dovuti dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps e alle Casse professionali (si veda altro articolo in pagina), scadenti entro il 31 dicembre 2021. Il limite massimo individuale dello sgravio è di 3.000 euro su base annua, da riparametrare su base mensile, e spetta agli iscritti alle gestioni Inps di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri nonché a quelli della gestione separata. Sono ricompresi, altresì, i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato. Rimangono esclusi i contributi integrativi e quelli relativi ai premi Inail.

I lavoratori autonomi destinatari dell’intervento devono aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito derivante da lavoro (mentre la legge 178/2020 parla di reddito complessivo del percipiente in generale) non superiore a 50mila euro e devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno precedente. Per artigiani e commercianti, l’esonero riguarda i soli contributi fissi. Nella determinazione dei 50mila euro, gli iscritti alla gestione separata Inps, artigiani e commercianti, devono far riferimento al quadro RR della dichiarazione dei redditi mentre, per i coltivatori diretti e assimilati, occorre osservare le risultanze della dichiarazione dei redditi riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione.

L’eventuale svolgimento di attività lavorativa dipendente, eccetto il contratto intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, comporta l’impossibilità di accedere all’esonero. Inoltre, i beneficiari non devono essere titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità.

Chi ha iniziato l’attività nel 2020 è dispensato dal rispetto del parametro del calo del fatturato e dal limite dei 50mila previsto per il 2019. L’esonero potrà essere richiesto per un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Il beneficio è concesso a condizione che i lavoratori siano in regola con il Durc (documento unico di regolarità contributiva) ed è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.

I periodi oggetto di esonero saranno comunque utili ai fini pensionistici (sia per il diritto, sia per l’importo). Pertanto, salvo diverse indicazioni dell’Inps, non si verificherà alcuna contrazione dei periodi valutabili, considerato che, in presenza di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore al minimale, sarà preso in considerazione, comunque, detto valore. Il Dm precisa che rimane ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fanno eccezione gli iscritti alla gestione separata, per i quali la presenza di un reddito inferiore al minimale, pari a 15.953 euro annui, comporterà una contrazione del periodo valutabile ai fini pensionistici.

Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro il 31 luglio 2021, ma dovrà necessariamente essere rinviato, in attesa delle istruzioni dell’Inps.

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