Adempimenti

L’esterometro esteso alle fatture destinate ai consumatori

In tarda serata la circolare 26/E delle Entrate sugli obblighi in vigore dal 1° luglio. Conservazione analogica o digitale in base alla natura del documento

L’esterometro nuova versione svela le carte. Iper semplificazione dei dati relativi alla descrizione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi ceduti e acquistati. Inclusione nelle operazioni da monitorare delle operazioni con i consumatori finali e di tutte le operazioni non rilevanti, ad eccezione di quelle di importo non superiore a 5mila euro. Enti non commerciali e terzo settore obbligo limitato alle operazioni commerciali con relativa esclusione delle operazioni istituzionali. Conservazione elettronica o analogica in relazione alla natura del documento trattato.

Sono alcuni dei chiarimenti della circolare 26/E.

Descrizione dell’operazione

Una delle questioni che preoccupava di più i contribuenti era relativa al livello di dettaglio della descrizione dei beni e dei servizi oggetto della transazione richiesta ai fini di assolvere agli obblighi dell’esterometro. In effetti, rispetto all’adempimento della comunicazione trimestrale la nuova forma di invio dei dati richiede anche l’indicazione della descrizione dell’operazione. Il dubbio era se i dati trasmessi per le operazioni attive e per le operazioni passive dovessero riportare in dettaglio la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi. L’Agenzia ha fatto una scelta di semplificazione indicando in modo chiaro che:

1) per le operazioni attive se il contribuente per generare il file Xml non utilizza il medesimo software che usa per generare le fatture elettroniche potrà valorizzare il campo 2.2.1.4 riportando la parola «Beni» ovvero la parola «Servizi» ovvero entrambe senza indicare altri dettagli;

2) analoga soluzione (e questa è forse la vera semplificazione) è stata scelta per le operazioni passive in riferimento agli obblighi di integrazione dei documenti ricevuti dall’estero.

La scelta semplificativa deriva dal fatto che l’operatore dovrà comunque conservare le fatture emesse verso il cliente estero ovvero dovrà conservare le fatture ricevute o i documenti ricevuti dal fornitore estero in cui dovranno essere in modo dettagliato indicati la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi oggetto delle singole transazioni.

Esterometro e obblighi Iva

Un profilo importante dei chiarimenti riguarda il rapporto tra l’esterometro e i relativi obblighi Iva di liquidazione e versamento dell’imposta. L’Agenzia in modo categorico distingue l’obbligo di comunicazione dei dati dell’esterometro (per i quali si applica la sanzione per l’incompleto e inesatto invio dei dati) e gli obblighi Iva per i quali gli adempimenti non sono cambiati.

Conservazione

Le Entrate richiamano l’obbligo di conservazione elettronica per le fatture in formato Xml veicolate tramite Sdi ed emesse dall’operatore nazionale nei confronti del cliente estero, che ha comunicato il proprio codice destinatario. Al contrario, se non è stata emessa una fattura elettronica Sdi oppure non vi è una bolletta doganale, il file da inviare contenente i dati di fatturazione, con indicazione del codice convenzionale a sette «X» e con codice paese del cliente diverso da IT, pur non costituendo fattura elettronica può essere comunque conservato in forma elettronica.

Per il ciclo passivo invece, le autofatture emesse esclusivamente attraverso Sdi devono essere conservate elettronicamente, a meno che non vi sia un documento, analogico o meno, extra Sdi. Vanno conservati obbligatoriamente in formato elettronico i file xml integrativi e le relative ricevute. Anche la fattura o i documenti originali ricevuti o emessi extra Sdi vanno conservati, in forma analogica o elettronica: il relativo adempimento è comunque realizzato quando le fatture del fornitore estero vengono allegate ai file TD17, TD18 e TD19 inviati a Sdi.

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