Adempimenti

L’esterometro non rinuncia alla raccolta dati «a tappeto»

L’Agenzia conferma l’orientamento estensivo: compilazione per tutte le operazioni, anche quelle esenti da Iva

AdobeStock

di Giampaolo Giuliani

Operazioni finanziarie esenti da Iva commissionate a un operatore inglese da un soggetto passivo stabilito in Italia: con l’interpello 91/2020, l’agenzia delle Entrate ritorna su un tema che riguarda l’esterometro. L’amministrazione mantiene la stessa posizione assunta prima in modo più sfumato con l’interpello 85 del 27 marzo 2019, confermato, in termini più decisi, con la circolare 14/E del 17 giugno 2019: insiste, cioè, nel sostenere che la compilazione dell’esterometro «a differenza del precedente “spesometro”, non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato».

Ricordiamo che in virtù del decreto “cura Italia” (articolo 62, Dl 18/2020) l’invio dell’esterometro per il primo trimestre 2020 è slittato dal 30 aprile al 30 giugno.

L’Agenzia sostiene inoltre che le operazioni finanziarie indicate nel quesito 91 richiedono da parte del contribuente di adempiere «agli obblighi Iva di fatturazione e registrazione con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), che in questo caso - essendo il prestatore stabilito in altro Stato Ue - avviene integrando la fattura ricevuta da Beta Ltd con il regime di esenzione Iva di cui all’articolo 10, comma 1, n.1) del decreto Iva, a cui seguiranno la registrazione del documento nei registri acquisti e vendite e i relativi obblighi di versamento».

Monitoraggio a tappeto
Nel prendere atto di queste posizioni, non si può che ribadire quanto già detto in precedenza: gli operatori economici sono costretti a rilevare tramite l’esterometro operazioni del tutto insignificanti dal punto di vista Iva. Di fatto, tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da e verso l’estero, tranne quelle per cui è stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica.

Non sono previste neanche limitazioni per quanto attiene gli importi, sicché non dovranno essere indicate solo le fatture ricevute dall’estero per le commissioni sull’uso del Pos (come nel caso dell’interpello 91); ma anche, ad esempio, le spese sostenute in ristoranti e alberghi all’estero, l’acquisto di carburante, la semplice consumazione di pochi euro presso un bar. Si tratta di spese ovviamente difficili da sostenere in queste settimane di lockdown e scarsa mobilità territoriale, ma il principio rimane e può trovare applicazione concreta anche oggi, come nel caso delle commissioni su transazioni finanziarie.

Intuibili i disagi di dovere rilevare mini-importi dove spesso è difficile in molti Paesi acquisire anche la documentazione a supporto della spesa.

Ma dove la posizione dell’Agenzia può determinare maggiori difficoltà è dal lato attivo, poiché come previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, del Dpr 633/1972 diverse operazioni non territorialmente rilevanti non devono essere oggetto di fatturazione. Ad esempio, con riferimento alle operazioni bancarie o assicurative, il comma 6-bis prevede che:
nei confronti di soggetti passivi Ue non deve essere emessa fattura;
mentre per quelli extra Ue deve essere emessa fattura.

Fatturazione e reverse
La risposta 91, di fatto, darà luogo al costituirsi di un doppio binario tra operazioni rilevanti ai fini Iva e quelle rilevanti esclusivamente ai fini dell’esterometro.

L’altro punto critico della risposta riguarda l’obbligo del contribuente di dover «adempiere agli obblighi Iva di fatturazione e registrazione con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge)» ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del Dpr 633/72 per queste operazioni esenti. Una simile posizione è, tuttavia, in contrasto con quanto affermato dalla con la circolare 37/E del 27 luglio 2011 (a cui peraltro si sono attenuti fino ad oggi gli operatori), in cui analizza il caso in cui «in presenza di prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nello Stato, le stesse siano esenti da Iva».

In questo caso, scrive l’Agenzia, «è da ritenere che il contribuente - con riferimento ai servizi ricevuti - non sia soggetto agli obblighi di emissione della “autofattura” e ai connessi obblighi di annotazione quando lo stesso non sia tenuto alla fatturazione dei servizi della stessa tipologia che fossero dallo stesso effettuati». Le Entrate aggiungono l’esempio di un soggetto che riceva servizi di finanziamento o di assicurazione, spiegando che non dovrà procedere all’emissione della autofattura e alla annotazione della stessa. Sarebbe utile, probabilmente, che il Fisco tornasse sulla questione prima del 30 giugno.

Gli esempi

La fiera negli Usa
L’azienda Alfa Spa partecipa a una fiera negli Usa e acquista dei beni per arredare il proprio stand. Si tratta di materiale che rimarrà negli Stati Uniti. Secondo l’amministrazione l’acquisto dovrebbe essere indicato nell’esterometro anche se l’operazione non è rilevante ai fini Iva

Trasferte dei dipendenti
L’azienda Beta Spa deve rimborsare le spese sostenute ai propri dipendenti in trasferta in Paesi Ue ed extraUe. Non essendoci limiti d’importo, secondo l’Agenzia la società dovrebbe acquisire i documenti e indicare le operazioni nell’esterometro

Interessi dalla Francia
L’azienda Gamma Spa incassa gli interessi per un finanziamento concesso a un soggetto passivo francese. In base alla lettera a), comma 6-bis, articolo 21 del Dpr 633/72 l’operazione non deve essere fatturata ma dovrebbe indicata sull’esterometro

Interessi dalla Svizzera
L’azienda Delta Spa incassa gli interessi per un finanziamento concesso a un soggetto passivo svizzero.
In questo caso la lettera b), comma 6-bis, articolo 21 del Dpr 633/72 prevede che l’operazione debba essere fatturata e dunque deve essere indicata sull’esterometro

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©