Controlli e liti

L’estratto di ruolo per vecchi debiti non è impugnabile

di Stefano Sereni

È inammissibile il ricorso contro l’estratto di ruolo se gli atti prodromici risultano notificati e la definitività degli stessi per omessa impugnazione risale a molto tempo prima: si tratterebbe, infatti, di una illegittima rimessione in termini. A fornire questa interpretazione è la Ctp di Rimini con la sentenza 30/02/2018 depositata il 30 gennaio scorso (presidente e relatore Cameli).

Una contribuente impugnava l’estratto di ruolo rilasciato da Equitalia, nel quale erano indicati debiti per imposte derivanti da accertamenti, cartelle di pagamento e altri atti similari.

Nel proprio ricorso eccepiva vizi di notifica degli atti prodromici e la loro infondatezza.

L’agenzia delle Entrate e l’agente della Riscossione, chiedevano l’inammissibilità del ricorso, poiché proposto contro un estratto di ruolo, ossia un atto amministrativo interno non impugnabile. Nel merito, si difendevano evidenziando la regolarità delle notifiche che per la maggior parte risultavano particolarmente datate. La pretesa era infatti divenuta definitiva per assenza di impugnazione nei termini.

Il collegio, respingendo il ricorso, ha rilevato che l’atto impugnato non era proprio un estratto di ruolo, ma un documento di sintesi dei provvedimenti impositivi risultati non pagati dalla ricorrente. Da ciò sarebbe derivata l’inammissibilità del ricorso, ma in un’ottica di favore del contribuente, la Ctp ha ritenuto impugnabile più in generale, ogni atto con cui un ente impositore porti a conoscenza di una specifica pretesa tributaria.

È stata poi verificata l’ammissibilità sotto un profilo più sostanziale. Le Sezioni unite (sentenza 19704/2015), infatti, hanno confermato l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, solo qualora non siano stati regolarmente notificati gli atti impositivi presupposti. Nella specie, tali provvedimenti risultavano notificati molto tempo prima.

Di regola, nella notifica tramite servizio postale, l’agente della Riscossione è tenuto a conservare l’avviso di ricevimento per cinque anni e deve esibirlo su richiesta. Tuttavia, i provvedimenti prodromici risultavano notificati ben oltre il quinquennio, con la conseguenza che Equitalia non poteva più provare la regolarità della consegna.

Alla luce di tale previsione, quindi, è sufficiente che il debitore lasci trascorrere i cinque anni, beneficiando dell’impossibilità per l’agente della Riscossione di provare l’avvenuta notifica dell’atto impositivo.

La Ctp ha rilevato che tali situazioni possono fondatamente integrare un’ipotesi di abuso del diritto e/o processo in quanto il contribuente beneficerebbe di una sorta di rimessione in termini di impugnazione ormai decaduti.

Il ricorso è stato così ritenuto inammissibile perché le notifiche degli atti prodromici risultavano eseguite e la pretesa era divenuta definitiva per assenza di impugnazione. Resta tuttavia da chiedersi come possa difendersi il contribuente da atti non notificati molti anni prima se non impugna l’estratto di ruolo ma soprattutto se si consente all’amministrazione di non provare l’avvenuta notifica.

Ctp Rimini, sentenza 30/02/2018

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