L’ex forfettario passato al regime ordinario non deve versare l’acconto
Un contribuente nell’anno 2019 si trova nel regime di vantaggio (decreto - legge 98 /2011) e nel 2020 entra nel regime forfettario per compiuto quinquennio; è tenuto al versamento degli acconti d’imposta per il 2020? A.M. – Frosinone
Per la fase di transizione dal regime di vantaggio a quello forfettario, non si riscontrano interventi amministrativi di indirizzo operativo in materia di debenza o meno degli acconti. Si ritiene tuttavia che, in mancanza di un dato storico, l’imposta sostitutiva a titolo di acconto per il regime forfettario non debba essere versata in applicazione del principio generalizzato cosiddetto previsionale, al pari di quanto avviene ordinariamente per i debiti Irpef (circolare 9/E/2019) . Laddove il versamento degli acconti venga, in via del tutto prudenziale, comunque effettuato, gli stessi saranno utilizzati a scomputo nella sezione III del quadro LM «Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - regime forfettario», del modello Redditi persone fisiche.
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