Contabilità

L’hotel non può riallineare gratis l’avviamento

La norma del Dl 104/20 non è stata correlata a quella del Dl 23/20. Sarebbe opportuno un nuovo intervento normativo o interpretativo ufficiale

Le regole speciali previste dall’articolo 110 del Dl 104/2020 possono applicarsi anche alla rivalutazione prevista per il settore alberghiero e termale disciplinata dall’articolo 6-bis del Dl 23/2020? È un quesito che diventa ora di particolare rilevanza anche alla luce del fatto che la legge di Bilancio 2021 consente il riallineamento fiscale (a pagamento per la generalità delle imprese) dei differenziali contabili/fiscali riferiti anche al valore dell’avviamento.

I problemi ancora aperti

Un primo aspetto da valutare attiene alla possibilità, anche per il comparto turistico-alberghiero, di effettuare la rivalutazione solo civilistica e quindi senza effetti fiscali, consentita dall’articolo 110 del Dl 104/2020. Potrebbe sembrare un’opzione paradossale per un mondo che dispone di una rivalutazione fiscalmente “gratuita”, ma in realtà non è così. La rivalutazione ex articolo 6-bis del Dl 23/2020 impone, infatti, l’obbligo di allocare il saldo attivo in una riserva che sconta un regime di sospensione, per cui un eventuale uso esterno del saldo non affrancato travolgerebbe la gratuità dell’operazione.

Una rivalutazione solo civilistica, dal canto suo, in assenza di utilità “fiscale” prospettica del maggior valore attribuito al bene, potrebbe essere utile per chiudere senza costi partite contabili scomode aperte da tempo, come i “prelevamenti soci” o “titolare” nell’ambito delle imprese Irpef (società di persone o imprese individuali).

Una seconda questione attiene alla possibilità di intervenire anche per le imprese alberghiere e termali per rivalutare singoli beni senza essere vincolati alla “categoria omogenea”. Soluzione consentita dal comma 2, articolo 110, del Dl 104/2020; ma bloccata, invece, dal comma 2, articolo 6-bis, del Dl 23/2020. Anche questa non è una questione di poco conto, visto che, soprattutto gli immobili, il fatto di dover rivalutare (per quanto gratuitamente) tutti quelli che rientrano nella stessa categoria omogenea potrebbe costituire un problema (avendo sempre a mente la riserva in sospensione).

Il terzo aspetto riguarda la possibilità di riallineare gratuitamente il differenziale contabile/fiscale dei costi pluriennali, e più nello specifico dell’avviamento. Soluzione sdoganata dal comma 83 dell’articolo 1 della legge 178/2020 (di Bilancio 2021), che ha però aggiunto solo uno specifico comma (8-bis) all’articolo 110 del Dl 104/20, senza intervenire sull’articolo 6-bis del Dl 23/20.

La soluzione possibile

Il tutto, quindi, si risolve in una questione. Pur salvaguardando la norma di favore del Dl 23/20, le imprese alberghiere e termali possono riferirsi anche all’articolo 110 del Dl 104/2020 e sovrapporre le due rivalutazioni? La soluzione draconiana è quella di ritenere le due disposizioni distinte e autonome, impedendo però a un comparto economico tra i più penalizzati dalla pandemia di fruire di agevolazioni accessibili invece ad altri.

L’alternativa è quella di creare o trovare le necessarie correlazioni tra le due disposizioni. Con un intervento normativo o con uno sforzo interpretativo assimilabile, per intensità, a quello della risposta 637/2020 (e per questo particolarmente apprezzato).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©