L’immobile donato non preclude il bonus prima casa per un acquisto successivo
Il contribuente già proprietario di un immobile a lui pervenuto in donazione per il quale ha ottenuto al momento del rogito le agevolazioni prima casa, può duplicare il beneficio se acquista un nuovo immobile. Intanto, conformemente alla prassi dell’agenzia delle Entrate, se sussistono differenti presupposti in grado di legittimare l’acquisto agevolato del bene, il contribuente che ha già beneficiato delle agevolazioni prima casa per l’acquisto a titolo gratuito, può reiterare il beneficio nel caso di acquisto di altro immobile a titolo oneroso. Poi non è applicabile la restrizione riguardante il caso inverso, dove il contribuente che acquista prima l’immobile a titolo oneroso, per potere fruire nuovamente dell’agevolazione prima casa al momento della donazione a suo favore di una nuova unità immobiliare, per replicare le agevolazioni prima casa deve contestualmente impegnarsi a vendere entro l’anno dal rogito l’immobile già in suo possesso. Così la Ctr Lazio con la sentenza n. 211/15/2019 (presidente Lunerti, relatore Lepore)
La vicenda
Un contribuente, dopo avere ricevuto in donazione un immobile per il quale aveva già fruito delle agevolazioni prima casa, decide di acquistare un nuovo immobile richiedendo al momento del rogito nuovamente le agevolazioni prima casa. L’Amministrazione gli notifica così un avviso di liquidazione per le maggiori imposte di registro e ipo-catatastali liquidate a seguito della revoca dell’agevolazione, ritenuta indebitamente duplicata. L’uomo si oppone ante la Ctp. In presenza di distinti presupposti che legittimano l’acquisto degli immobili con le agevolazioni prima casa è consentita la loro reiterazione. Infatti, essendo il primo acquisto avvenuto a titolo gratuito ed il secondo invece a titolo oneroso, l’agevolazione prima casa può essere utilizzata nuovamente in base alle circolari dell’agenzia delle Entrate n. 44/2001 e 18/2013.
L’Ufficio resiste confermando la piena legittimità del proprio operato e dell’atto impositivo. La risoluzione n. 86/E del 4 luglio 2017 e la circolare 12/E del 2016 escludono l’agevolazione prima casa in caso di acquisto a titolo oneroso e successivo acquisto a titolo gratuito e ciò vale anche nel caso inverso. Il Collegio di prime cure rigetta il ricorso ma il contribuente non demorde, ricorre in appello e la Ctr, in riforma della sentenza impugnata, annulla l’atto impugnato.
Il contesto
Con la Risoluzione 86/E del 4 luglio 2017, successiva alla circolare 12/E del 2016 l’agenzia delle Entrate ribadisce come la norma vigente si limita a non escludere la duplice agevolazione prima casa nel caso di donazione e successivo acquisto oneroso ma nel caso inverso il beneficio non può estendersi al preventivo acquisto a titolo oneroso e successivo acquisto a titolo gratuito.
Tuttavia, con la successiva previsione di cui al comma 4-bis della Nota II bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131, introdotta dall’articolo 1, comma 55 della legge 208/2015 è stato ampliato l’ambito applicativo delle agevolazioni prima casa. Ora infatti il nuovo regime ammette che il contribuente già in possesso di un immobile acquistato a titolo oneroso con agevolazione prima casa possa fruire nuovamente della stessa agevolazione in occasione di un atto di donazione a condizione che si impegni a vendere entro l’anno dal nuovo acquisto l’immobile preposseduto.
Il differente trattamento delle due fattispecie individuato dal giudice è pertanto legato alle differenti condizioni che rendono possibile la reiterazione dell’agevolazione.