Adempimenti

L’immobile «dribbla» il quadro RW se non ci sono variazioni

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di Michele Brusaterra


Niente indicazione degli immobili nel quadro RW, ai fini del monitoraggio fiscale, se non sono intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta 2016.
È questa la novità che riguarda il monitoraggio fiscale e che coinvolge il periodo d'imposta 2016 e, quindi, la dichiarazione dei Redditi 2017. Più precisamente l'articolo 7-quater del Dl 193/2016 ha modificato l'articolo 4, comma 3, del Dl 167/1990, stabilendo che, a partire dal 2016 «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 (per il monitoraggio fiscale, NdA) non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
La disposizione, quindi, se da una parte introduce un'esenzione, dall'altra si preoccupa di stabilire immediatamente che vengono fatti salvi i versamenti relativi all'Ivie ossia all'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero. È evidente, pertanto, che si tratta di una semplificazione a metà visto che, qualora sia dovuta l'Ivie, il quadro RW, destinato ad accogliere non solo i dati utili per il monitoraggio fiscale ma anche quelli per la determinazione dell'Ivie e dell'Ivafe, va in ogni caso compilato.
Proprio con riferimento all'Ivie, si tratta di un'imposta sostanzialmente dovuta, nella misura dello 0,76 per cento ovvero dello 0,40 per cento, in caso di immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d'impresa o di lavoro autonomo, detenuti all'estero, nonché dai titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi e dai concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta è dovuta dai locatari.
Per quanto concerne il valore degli immobili da prendere come riferimento per la determinazione dell'imposta, è bene evidenziare che esso cambia a seconda dello Stato in cui è situato l'immobile. In caso di immobile situato in un Paese appartenente all’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Qualora, invece, l'immobile sia situato in uno Stato diverso da quelli appena indicati, il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o da altro contratto o, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

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