Controlli e liti

Scrittura privata citata per riavere denaro non soggetta a registro

La Ctr Lombardia: per l’agenzia delle Entrate l’aver citato la scrittura privata nel ricorso fa scatta l’imposizione

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di Massimo Romeo

Se la scrittura privata è stata citata nel ricorso monitorio al fine di provare il diritto alla restituzione di somme corrisposte e per escludere l’esistenza di un titolo che giustificasse il diritto a trattenere dette somme, non si ha un’enunciazione presupposto di autonoma tassazione. Così la Ctr Lombardia con la sentenza 2527 del 6 luglio 2021.

Il caso. Un contribuente impugnava un avviso di liquidazione delle Entrate per il pagamento dell’imposta di registro relativa a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale a suo favore. L’imposta veniva liquidata dall’ufficio considerando anche l’enunciazione di una scrittura privata concernente una promessa di vendita d’immobile (preliminare di preliminare) da parte di un’immobiliare a favore del contribuente. I giudici di prime cure, accogliendo il ricorso, annullavano l’avviso di liquidazione nella parte in cui aveva sottoposto a registrazione la citata scrittura privata essendo stata enunciata nel ricorso monitorio per far valere la sua nullità, poi accertata in diverso giudizio. L’agenzia delle Entrate si opponeva in appello osservando come la “promessa di vendita” è un atto non registrato che, a seguito della sua enunciazione nel ricorso monitorio, era stato sottoposto a registrazione, ex articolo 22, Dpr 131/86, con aliquota al 3%; secondo l’ufficio, non rilevava che tale promessa fosse stata poi dichiarata nulla, in quanto detta nullità, ex articolo 38, Dpr 131/86, non dispensa le parti dalla registrazione.

I giudici “del riesame” confermano l’operato della Ctp. La scrittura privata, osserva il Collegio, era stata citata nel ricorso monitorio per provare il diritto alla restituzione delle somme corrisposte alla società immobiliare e per escludere l’esistenza di un titolo che giustificasse, da parte di quest’ultima, il diritto a trattenere dette somme. Tale menzione o mero richiamo, chiosano i giudici, non configura un’enunciazione che giustifichi la tassazione dell’atto, come precisato anche dalla Cassazione (28559/2019). Se, dunque, l’enunciazione di un atto si limita ad un preciso richiamo a tutti gli elementi costitutivi che servono ad identificare la natura e il contenuto di detto atto, deve essere esclusa la sua tassabilità. Nel caso di specie, lo scopo perseguito dal contribuente era quello di richiamare l’attenzione sulla nullità della scrittura privata per evidenziarne la mancata produzione di effetti giuridici. Sotto altro profilo, la Ctr evidenzia l’illegittimità della tassazione per violazione della capacità contributiva essendo colpita la mera ricostituzione del patrimonio del contribuente non essendovi stato arricchimento: il decreto ingiuntivo aveva condannato l'immobiliare a restituire al ricorrente gli importi ricevuti sulla base di una scrittura privata improduttiva di effetti giuridici.

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