Imposte

L’importazione di barche d’alto mare non è imponibile Iva

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di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

L’abolizione del regime doganale dell’esportazione per i bunkeraggi, prevista dal nuovo Codice doganale Ue, supera la disciplina dell’articolo 8 del Dpr Iva, rendendo applicabile il regime di non imponibilità previsto all’articolo 8 bis. In base all’articolo 8 bis, inoltre, in applicazione prospettica e sulla base del principio di effettività, possono essere importate in esenzione dall’imposta anche le imbarcazioni commerciali adibite alla navigazione in alto mare.

A integrazione delle rispettive recenti pronunce, con una risoluzione congiunta (n. 1/D/17 - 69/E/17 ), l’agenzia delle Dogane e l’agenzia delle Entrate tornano così sul tema dei bunkeraggi, con importanti novità e precisazioni su una serie di temi che, dopo gli ultimi interventi di prassi, hanno sollecitato molteplici richieste di chiarimento da parte degli operatori.

Per i profili doganali, trova anzitutto conferma l’applicazione, alle situazioni in questione, dell’articolo 269 del nuovo Codice doganale, che ha escluso il ricorso al regime dell’esportazione per le forniture esenti da Iva (e/o accise). In questi casi, dunque, devono unicamente essere adempiute le formalità doganali quali prova dell’avvenuto approvvigionamento; tali formalità constano essenzialmente della presentazione di una dichiarazione doganale, che può essere omessa per le ipotesi di forniture esenti anche da accisa ex Dm 225/15, per le quali – come era già noto – è sufficiente procedere acquisendo il memorandum di imbarco e chiudendo il Das di accompagnamento.

Maggiori novità, poi, sono introdotte in materia di Iva, dove la risoluzione muove da una premessa che pare meritevole di approfondimento. Per il Fisco, il superamento del regime doganale dell’esportazione rende non più applicabile, alle forniture in esame, la disciplina (genus) dell’articolo 8 del Dpr Iva, ma solo quella (species) dell’articolo 8 bis. Questa conclusione non pare in realtà così immediata e lascia aperti alcuni temi di esportazione semplice, ad esempio per i cosiddetti pleasure yacht. In proposito, pure peculiare è il fatto che la risoluzione richieda l’adempimento doganale per le ipotesi di forniture a navi Ue ed extra Ue che navigano in acque extra territoriali, senza però riferirsi alle navi nazionali.

Estremamente interessante, aprendo la strada a un settore di business di enorme rilievo, è il tema del trattamento Iva per le imbarcazioni in importazione. In applicazione di un criterio prospettico, sarà possibile ottenere la non imponibilità anche per le importazioni di navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare, incluse le unità adibite a esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio, subordinatamente alla presentazione, da parte dell’importatore, di una dichiarazione dell’armatore di destinare la nave almeno per il 70% in viaggi in alto mare.

Con riferimento alla risoluzione 1/E/17 , è stata poi risolta la questione del “d oppio trader”: poiché sono non imponibili sia le cessioni da un fornitore a un trader, sia quelle da un trader a un armatore. Purché la fornitura avvenga direttamente dal primo al terzo soggetto, viene mantenuta la non imponibilità, alle medesime condizioni, anche nelle ipotesi di intervento di due trader.

Ancora, va notata la precisazione per cui l’identificazione ai fini Iva di questi trader, di regola dovuta, non è obbligatoria per le ipotesi di cessione ad armatori nazionali che saranno obbligati agli oneri Iva.

Sull’alto mare ( risoluzione n. 2/E/17 ) , viene in ultimo precisato che si considera tale il mare oltre le 12 miglia calcolate dalla linea di base (Convenzione Montego Bay), mentre la soglia di viaggi superiore al 70% calcolata sull’anno precedente è confermata. Su quest’ultimo punto, tuttavia, si insiste nel ritenere comunque preferibile, in quanto primario, un principio di effettività che valuti l’impiego attuale delle navi, ricorrendo al “criterio storico” solo in caso di incertezze.

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