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L’imposta di bollo nella fattura dell’architetto è un onere fiscale e non concorre alla formazione del reddito

Bollo in fattura

di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

Un architetto contribuente forfettario riaddebita la marca da 2 euro in fattura ai propri clienti, esponendola fuori dall’imponibile sul quale si calcola la cassa professionale. Riceve le certificazioni uniche dai committenti dove l’imponibile è indicato con il codice 12, e la marca con il codice 8. Ai fini della compilazione del quadro del modello Redditi, nel rigo del quadro LM, è corretto considerare esclusivamente gli importi delle CU di cui al codice 12?
L. D. – Mantova

Si ritiene di dare risposta affermativa poiché l’imposta di bollo si configura quale spesa ordinariamente sostenuta per l’assolvimento di un onere fiscale che, come tale, non può concorre alla formazione del reddito imponibile, a seguito del mero riaddebito al cliente, del soggetto che emette la fattura. L’assunto poggia, in particolare, sulla evidente quanto assorbente considerazione della mancanza di qualsivoglia disposizione (di portata generale, specifica o interpretativa) che sancisca in modo espresso la rilevanza reddituale dell’onere così “gestito”; a questo proposito appare esaustivo rifarsi a quanto previsto dall’articolo 99 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986. Inoltre, mal si concilia, sotto il profilo logico-giuridico, la codificata esclusione (articolo 15 Dpr 633/72) della spesa, addebitata alla controparte, dalla base imponibile Iva con una supposta imponibilità ai fini delle imposte dirette. Per completezza, si evidenzia che è stata prospettata una conclusione diversa da quella appena compendiata (imposta di bollo da includere fra i compensi professionali), mutuando a sostegno un’affermazione contenuta nella risposta all’interpello 67/2020, ossia che «l’obbligo di apporre il contrassegno (marca da bollo) sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, quindi, nel caso in esame, a carico del professionista». A chi scrive il trascritto passaggio del documento amministrativo appare inconferente ai fini della questione qui esaminata, limitandosi lo stesso alla semplice individuazione della figura ritenuta obbligata ad eseguire l’adempimento tributario e risulta quindi alquanto faticoso farne discendere l’effetto dell’imponibilità Irpef del bollo riaddebitato al cliente.

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