Controlli e liti

L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione è contraria alle norme Ue e va rimborsata

La Ctr Piemonte: non soddisfatte le condizioni di specificità e conformità alle norme Ue su accise e Iva

di Andrea Taglioni

L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione è illegittima e, se versata, deve essere
rimborsata. Peraltro, la Commissione europea ha posto sotto osservazione l’Italia invitandola a rimuovere l’imposta in questione in quanto contrastante con le norme comunitarie in materia di accise. Infatti, gli Stati membri possono applicare altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa, purché l’imposta sia riscossa per finalità specifiche e sia conforme alla normativa dell’Unione europea in materia di accise o di Iva.
È quanto stabilito dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza 53/6/2020.

Con il Dlgs 21 dicembre 1990, n. 398, è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario la facoltà di istituire, con proprie leggi, un’imposta regionale sulla benzina per l’autotrazione erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni.

Il soggetto passivo è il concessionario o titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, la società petrolifera che sia unica fornitrice dell’impianto. La base imponibile è costituita dalla quantità di benzina erogata dall’impianto e l’imposta varia in funzione delle singole leggi regionali ed è applicata per ogni litro di benzina. Dal quadro normativo emergeva che la contribuente, dopo aver eseguito il pagamento dell’imposta, ne richiedeva il rimborso sostenendo l’illegittimità del prelievo. Contro il diniego, la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale, che lo accoglieva.

Con il ricorso in appello la Regione censurava la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici, aderendo alla tesi che nella legge regionale non sarebbero ravvisabili le finalità specifiche dell’imposta, che è uno dei presupposti necessari per gravare i prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, avevano accolto il ricorso. In pratica, secondo la Regione, ai fini dell’applicazione dell’imposta non era necessaria alcuna finalità specifica.

La Commissione, nel confermare la sentenza impugnata, ha delineato i vari aspetti in relazione ai quali, l’imposta contestata non poteva essere richiesta e, quindi, andava rimborsata. E per giungere a questa conclusione i giudici sottolineano, proprio perché nella legge regionale mancava la finalità specifica del prelievo, come l’imposta non soddisfa la duplice condizione, prevista dalla normativa comunitaria, della specificità e della conformità alla normativa unionale in materia di accise e Iva.

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