Imposte

L’imposta regionale sulla benzina incompatibile con la Ue (e da restituire)

Per la Ctr Piemonte l’illegittimità deriva dall’assenza di una finalità specifica

ADOBESTOCK

di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba) è incompatibile con l’ordinamento unionale e, se versata, deve essere rimborsata. A dirlo è la sentenza della Ctr Piemonte 53/6/2020 in cui si rileva l’assenza di una finalità specifica attribuita all’imposta, da cui consegue la sua illegittimità.
L’Irba è una imposta indiretta non armonizzata propria delle Regioni e diretta ad assicurare il finanziamento degli enti locali. Colpendo i consumi, è in grado di alterare il corretto funzionamento del mercato unico, creando delle distorsioni della libera concorrenza. Per questo motivo soggiace alla direttiva 2008/118/Ce, che ha previsto la possibilità per gli Stati membri di applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme comunitarie applicabili per le accise o per l’Iva in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta. In altri termini, gli Stati membri possono introdurre una ulteriore imposte indiretta sui prodotti già sottoposti ad accisa solo in presenza di una “finalità specifica”, configurando detta ulteriore imposta come una sorta di imposta di scopo.
In Piemonte l’Irba è stata istituita con legge regionale 47/1993, prevedendo che il gettito venisse destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi. Finalità, tuttavia, mai concretamente perseguita, stante l’assenza di un capitolo di bilancio dedicato e la mancanza di prove in tal senso. Così la Ctr, facendo propri i principi unionali, ne ha dichiarato l’incompatibilità con il diritto Ue, riconoscendo la possibilità per il contribuente di richiedere a rimborso le somme indebitamente versate.
Sul punto, la decisione dei giudici torinesi è certamente coerente anche con le azioni intraprese dall’Unione europea: la Commissione Ue con la procedura di infrazione 2017/2114/Taxud ha messo in mora l’Italia proprio per via dell’assenza di una finalità specifica attribuita all’Irba. La motivazione seguita dalla Ctr, dunque,applica i principi eurounitari.

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