Imposte

L’imposta regionale resta tutta a carico delle società

Fuori dall’esenzione anche i professionisti costituiti in forma collettiva

di Luca Gaiani

In arrivo l’eliminazione generalizzata dell’Irap per imprenditori e professionisti che svolgono la loro attività in forma individuale, anche in presenza di autonoma organizzazione. L’esenzione potrebbe estendersi alle start up innovative. Resta il tributo regionale per società e professionisti costituiti in forma collettiva.

L’autonoma organizzazione

Le disposizioni attualmente vigenti prevedono l’esonero da Irap solamente per quelle attività di impresa e di lavoro autonomo, svolte in forma individuale, per le quali non si verificano le condizioni per la cosiddetta autonoma organizzazione. Le sezioni unite della Cassazione hanno stabilito che si è in presenza di autonoma organizzazione (e dunque si paga il tributo regionale) se il contribuente è il responsabile della organizzazione aziendale e, al tempo stesso, impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento della attività, oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui che supera la soglia di un collaboratore che esplica mansioni di segreteria o soltanto esecutive. Le società, come pure gli studi associati e le società semplici esercenti attività professionale, sono sempre soggetti ad Irap anche se non sono dotati di beni strumentali e personale tali da superare le soglie della autonoma organizzazione.

Qualora non sussistano gli elementi che caratterizzano la autonoma organizzazione, resta escluso da Irap, secondo l’attuale normativa, anche un imprenditore o un professionista (singolo) che abbia proventi (e/o spese) di ammontare molto rilevante.

Imprese e professionisti singoli

Stando alle indicazioni diffuse dal tavolo tecnico al Mef, l’eliminazione dell’Irap interesserebbe tutti i lavoratori autonomi esercenti arti e professioni e gli imprenditori che svolgono la propria attività in forma individuale a prescindere dalla struttura organizzativa e dunque anche in presenza di dipendenti e collaboratori e di beni strumentali in numero e di dimensione significativa. Resteranno ancora assoggettate ad Irap le società (con una apertura per le startup innovative), di persone e di capitali, e le associazioni professionali. La differenziazione tra le forme (individuale e collettiva) con cui le attività vengono esercitate, che diventerà l’unico elemento discriminante per l’assoggettamento o meno al tributo regionale, potrebbe creare fenomeni non voluti di scelte organizzative influenzate esclusivamente dalla variabile fiscale. Fenomeni che, invece, il Ddl delega per la riforma fiscale intende contrastare rendendo ad esempio uniforme la tassazione del reddito delle imprese a prescindere dallo schema giuridico impiegato (impresa individuale, società di persone o Srl).

Startup innovative

Se non verranno introdotte misure che impediscano, in chiave antielusiva, arbitraggi tra le diverse forme di impresa, si rischia ad esempio che alcuni studi professionali associati (che non hanno personalità giuridica e sono dunque facilmente “trasformabili”), suddividano le proprie attività tra i singoli soci, fatturando e dichiarando il reddito sulle partite Iva di ciascun professionista, evitando con ciò la tassazione del 3,9 per cento.

Oltre a imprese e attività professionali, piccole e grandi, esercitate in forma individuale, l’eliminazione dell’Irap dovrebbe estendersi alle cosiddette startup innovative, cioè a quelle società (regolate dal Dl 179/2012), costituite da non più di 60 mesi, che hanno un valore della produzione non superiore a 5 milioni e che sono dotate almeno di uno dei tre requisiti previsti dalla norma con riferimento all’incidenza delle spese di R&S, alla presenza di personale altamente qualificato e al possesso di una privativa industriale.

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