L’imprenditore deduce il 20% dei costi dell’auto in uso al collaboratore familiare
Deduzione limitata e reddito diverso da imputare all’utilizzatore del veicolo
Si ritiene che nel caso di un’autovettura acquistata da un imprenditore e “assegnata” ad un collaboratore dell’impresa familiare si devono applicare le limitazioni dell’articolo 164 del Tuir, Dpr 917/1986, con deducibilità limitata al 20% dei relativi costi d’impiego e degli ammortamenti con costo fiscalmente ammortizzabile di massimo 18.076 euro. Inoltre, l’articolo 67, comma 1 lettera h-ter) del Tuir, Dpr 917/1986, prevede che al collaboratore venga imputato un reddito “diverso” pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene dell’impresa. Per la determinazione del valore di mercato, si può fare riferimento alla valorizzazione convenzionale pari al 30% di una percorrenza di 15mila chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia, a norma dell’articolo 51, comma 4 del Tuir, Dpr 917/1986, al netto dell’eventuale corrispettivo pagato dal collaboratore. Per completezza, si segnala che il comma 4, articolo 51 del Tuir, Dpr 917/1986, prevede, per i veicoli concessi in uso dal 1° luglio 2020, una diversa quantificazione del valore del veicolo a seconda dei livelli di emissioni di anidride carbonica per cui all’aumentare delle stesse aumenta il valore di riferimento.
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