Imposte

L’impresa familiare cessata non deduce la liquidazione erogata ai collaboratori

Per evitare la doppia imposizione la somma ricevuta dal soggetto non viene tassata

di Andrea Taglioni

La liquidazione erogata dal titolare dell’impresa familiare per la cessazione del rapporto partecipativo al proprio collaboratore non assume rilevanza fiscale per quest’ultimo e non rivestendo natura di componente negativo è indeducibile dal reddito di impresa mancando oltretutto il requisito dell’inerenza. A confermare questo principio è la Cassazione con ordinanza 40937/2021 del 21 dicembre che accoglie il ricorso dell’agenzia delle Entrate cassando con rinvio quanto già deciso dalla Commissione tributaria regionale.
La vicende processuale fa seguito alla ripresa a tassazione delle somme erogate a titolo di diritti maturati dal collaboratore per effetto della cessazione dell’impresa familiare a suo tempo costituita.
Entrambi i gradi di giudizio di merito confermavano l’illegittimità della pretesa impositiva anche in considerazione del fatto che l’indeducibilità della somma erogata e la contemporanea tassazione in capo al percipiente avrebbe comportato la violazione del principio del divieto della doppia imposizione.
Con il ricorso in Cassazione l’amministrazione finanziaria contesta come il rapporto che si instaura tra l’imprenditore e i suoi collaboratori familiari è meramente interno con la conseguenza che le somme liquidate dal titolare a uno dei collaboratori non possono essere considerate una componente inerente all’attività d’impresa e, in quanto tale, deducibile dal reddito.
Per comprendere pienamente la soluzione adottata i Giudici, richiamando l’articolo 230 bis del Codice civile, ricordano che l’impresa appartiene individualmente al titolare; pertanto, il diritto alla liquidazione della partecipazione spettante ai familiari è soltanto un diritto di credito rapportato a una quota di beni, utili ed incrementi.
Da ciò ne consegue che l’applicazione della disciplina fiscale riservata all’impresa familiare deve necessariamente essere mutuata da quella civilistica posto che il comma 4, dell’articolo 5, del Tuir, nel prevedere un regime di imputazione, quota parte, del reddito prodotto dall’impresa familiare all’imprenditore e ai familiari partecipanti, non dispone alcunché rispetto alla qualificazione del reddito imputabile a questi ultimi.
Infatti, la liquidazione di una somma a titolo di partecipazione all’impresa familiare attiene solamente alla sfera personale dei soggetti del rapporto in questione e pertanto non è riconducibile a nessuna delle categorie reddituali previste dal Tuir.
Da tale impostazione ne deriva che l’erogazione delle somme da parte del titolare dell’impresa familiare non determina nessun costo deducibile in capo allo stesso e le somme percepite dal collaboratore non rilevano come componente tassabile ai fini delle imposte dirette.
Tra l’altro, che le somme liquidate al collaboratore dell’impresa familiare in conseguenza del suo scioglimento non hanno rilevanza fiscale è stato recentemente confermato dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 195 del 18 marzo 2021.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©