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L’imputazione e l’ammortamento del credito d’imposta sui registratori telematici

La contabilizzazione del rateo e i riflessi su Ires e Irap

di Cristina Odorizzi

La domanda


Il credito d’imposta sui registratori telematici va registrato tra i ricavi, voce A5, imputando per quattro anni (quota ammortamento 25%) il rateo del contributo stesso, oppure va decurtato dal costo del bene ammortizzabile che verrà quindi ammortizzato per differenza? Se inferiore a 516,46 euro, può essere ammortizzato al 100%? Ho letto che dovrebbe essere soggetto ad Ires e Irap e quindi va iscritto tra i ricavi?
D. O. – Grosseto


Si ricorda in premessa che l’articolo 2, comma 6-quinquies, decreto legislativo 127/2015 prevede, per gli anni 2019 e 2020, la fruizione di un contributo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione (codice tributo 6899) fissato in misura pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento di ogni singolo registratore telematico, con un massimo di: 250 euro, in caso di nuovo acquisto; 50 euro in caso di adattamento.
Con il provvedimento dell’agenzia delle Entrate n. 49842 del 28 febbraio 2019 sono state definite le modalità attuative per la fruizione del beneficio.
Il credito in esame va indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni successive, fino alla conclusione dell’utilizzo. La disciplina che regola la spettanza, nonché il funzionamento, del credito d’imposta è chiara, non ci sono invece chiarimenti circa il trattamento contabile e reddituale del credito d’imposta.
Appare necessario quindi riferirsi ai principi di ordine generale, in base cui si distinguono:
• crediti d’imposta generati da un investimento;
• crediti d’imposta derivanti da altre cause (ad esempio, il credito d’imposta pari al 10% dell’Irap, peraltro abrogato dal 2019).
Il credito d’imposta su registratori di cassa si ritiene vada ricondotto alla prima categoria, correlata all’effettuazione di un investimento (acquisto del registratore telematico). Si tratta quindi di un credito d’imposta assimilabile ai contributi in conto impianti e, quindi, da contabilizzare o in riduzione del costo del bene o come risconto del provento lungo la durata della vita dell’investimento con imputazione nella voce di conto economico «A5 – Altri ricavi e proventi» della relativa quota di competenza.
Dal punto di vista reddituale, va detto che la norma non prevede l’esclusione del credito da imposizione e quindi lo stesso assume rilevanza, come componente positivo, per la quota imputata in conto economico, ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires) nella determinazione del reddito d’impresa. Ciò sia se l’impresa applica la derivazione rafforzata sia se applica la derivazione semplice, nonché se adotta la contabilità semplificata e quindi calcola il reddito in base al regime per cassa.
Per quanto riguarda l’Irap, occorre considerare che gli articoli 5 e 5-bis, del decreto legislativo 446/1997 prevedono che i contributi spettanti in base a norma di legge, quale che ne sia la natura, sono sempre destinati a concorrere alla formazione della base imponibile del tributo regionale, rispettivamente, delle imprese che la determinano secondo il cosiddetto metodo da bilancio e delle imprese che applicano il metodo fiscale (si vedano, al riguardo, i precedenti articoli intitolati «L’imponibilità Irap dei contributi delle imprese Irpef» e «L’imponibilità Irap dei contributi nel metodo da bilancio»). L’esclusione dall’Irap opera solo per i contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, nonché per i contributi la cui detassazione è prevista dalle singole leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.
Poichè il credito d’imposta in analisi dovrebbe essere inquadrato come contributo spettante in base a norma di legge, non applicandosi alcuna «causa di esclusione», si dovrebbe concludere che esso debba essere considerato imponibile anche ai fini Irap.

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