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L’incapienza da virus non ostacola il bonus 80 euro

La bozza del Decreto legge rilancio

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di Maria Carla De Cesari

La riduzione del reddito dovuto alla chiusura delle attività economiche e produttive o al rallentamento causa Covid-19 non comporterà la perdita, in busta paga, del bonus di 80 euro e, dal 1° luglio, non comprometterà il taglio del cuneo fiscale. Il legislatore ha deciso di rendere neutra, ai fini dei due benefici, l’eventuale incapienza, cioè l’imposta lorda calcolata sui redditi inferiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente.

Nella bozza di decreto legge rilancio, è l’articolo 132 a stabilire la spettanza degli 80-100 euro anche a coloro che, per effetto della fermata della produzione e delle attività economiche causa coronavirus, andranno sotto la soglia di quanti scontano l’Irpef.

«In sostanza – si legge nella relazione illustrativa – il datore di lavoro riconosce i benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al reddito (...) assumendo in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19».

Si deve cioè ragionare sulla retribuzione virtuale per evitare le conseguenze negative che, per i redditi bassi, per esempio quelli dei lavori part time, il blocco da Covid-19 avrebbe comportato. La necessità di una norma che correggesse l’automatismo – incapienza/niente beneficio – era stato segnalato su «Il Sole 24 Ore » del 3 maggio. La penalizzazione avrebbe comportato un’ulteriore perdita di reddito per coloro che hanno visto le loro entrate da lavoro ridursi per la cassa integrazione.

L’articolo 132, nell’attuale formulazione, prevede che il sostituto d’imposta eroghi al lavoratore le somme non percepite durante la fruizione della cassa integrazione. Il datore di lavoro pagherà il bonus nella prima retribuzione utile e «comunque entro il termine delle operazioni di conguaglio».