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L’incorporante usa il credito Iva nelle liquidazioni periodiche

Il caso di incorporazione con effetto dal 1° gennaio

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di Giorgio Confente

La domanda

Una fusione per incorporazione fra società di capitali ha avuto effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo all’atto di fusione. Le istruzioni alla dichiarazione Iva stabiliscono che quando la fusione ha effetto dal 1° gennaio, alla data di presentazione della dichiarazione Iva, l’incorporante, per l’anno precedente, deve presentare due distinte dichiarazioni: una per sé e una per l’incorporata. Così è stato fatto. In questo caso particolare, l’unica via per far recepire in capo all’incorporante il credito Iva dell’incorporata, è effettivamente quella della modifica manuale del credito dell’incorporante recandosi presso l’ufficio dell’agenzia delle Entrate?
G. V. – Como

Il credito Iva, nel caso di specie, non deve essere dichiarato dalla società incorporante in quanto stante l’effetto dell’operazione straordinaria, dal 1° gennaio dell’anno successivo, il medesimo credito emerge dalla dichiarazione Iva presentata dall’incorporante (dichiarante) per conto dell’incorporata (contribuente). Peraltro, si presume che la richiesta nel quesito sia funzionale a capire come possa validamente l’incorporante utilizzare nell’anno in cui inizia ad avere effetto l’operazione straordinaria, il suddetto credito. La questione è stata esaminata dal ministero delle Finanze nella risoluzione 481264/1987, con riferimento al caso di incorporazione avvenuta a fine anno 1985, produttiva di effetti dal giorno 1° gennaio 1986. Con riferimento al credito Iva dell’incorporata, l’amministrazione ha chiarito che «la società incorporante può riportarsi, nelle liquidazioni periodiche dell’anno 1986, gli eventuali crediti dimposta maturati dalle società incorporate nell'anno 1985 e computati in detrazione nell’anno successivo». Quindi, nell’anno in cui inizia ad avere effetto l’operazione straordinaria, l’utilizzo del credito è legittimo, mediante riporto nelle liquidazioni periodiche. Per completezza di informazione, si ricorda che nel caso di compensazione orizzontale del credito Iva dell’incorporata (compensazione del credito Iva con debiti tributari e contributivi di altra natura) si può procedere alla compilazione del modello F24 secondo le istruzioni impartite con la risoluzione 286/E/2009, in base alla quale occorre:

- indicare nella sezione «contribuente» del Modello F24 il codice fiscale dell’incorporante ed i suoi dati anagrafici;

- inserire nel campo «codice identificativo» il codice 62 (soggetto diverso dal fruitore del credito).

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