Imposte

L’incorporazione tra due società non estingue il resto del consolidato

Il regime prosegue con gli altri partecipanti in tutti i casi di fusione

di Alessandro Germani

La fusione fra le stabili organizzazioni italiane di due società francesi estingue il consolidato fra i due soggetti senza gli effetti dell’articolo 124 del Tuir e comunque implica la prosecuzione della tassazione di gruppo in capo alle altre consolidate. La risposta a interpello 140/2023 delle Entrate completa la 65 che aveva confermato come una fusione fra società di uno stesso Stato non è transfrontaliera, ma consente di applicare la neutralità fiscale alle relative stabili organizzazioni interessate. Ciò in linea con pronunce del passato (risoluzione 470/E e 42/E del 2008).

Con la risposta 140 vengono affrontati i risvolti in chiave di consolidato fiscale, con chiarimenti che possono valere non solo per le branch ma anche per operazioni di società italiane. L’interruzione del consolidato fiscale è disciplinata dall’articolo 124 del Tuir e riguarda principalmente la riattribuzione delle perdite. Poi si guarda all’articolo 11 del Dm 1° marzo 2018 che disciplina le operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo. In particolare, per il comma 2 la fusione tra la consolidante e una o più consolidate estingue la tassazione di gruppo tra i soggetti stessi senza gli effetti dell’articolo 124. Si è in presenza di una fusione nazionale estera relativa a un Paese – la Francia – nel quale la fusione ha le stesse caratteristiche proprie dell’ordinamento italiano (ovvero non è liquidatoria). Quindi fiscalmente è parificata alla fusione domestica.

Ciò comporta quindi che anche alle due branch (incorporante e incorporata) delle due società francesi si potrà applicare la previsione per cui l’interruzione del consolidato fiscale avviene senza gli effetti tipici dell’articolo 124 del Tuir. Il secondo capoverso dell’articolo 11 prevede che in caso di fusione per incorporazione della consolidante in una consolidata permane la tassazione di gruppo nei confronti delle altre consolidate. Per l’Agenzia la norma è ampia, dovendosi applicare anche al caso (inverso) in cui la consolidata sia incorporata dalla consolidante, considerando che il requisito del controllo permane (articoli 117 e 120 del Tuir).

La risposta vale nel caso di specie della fusione nazionale estera. Ma l’interpretazione per cui il consolidato prosegue nei confronti delle altre consolidate anche nel caso di incorporazione di una consolidata da parte della consolidante è di ampia applicazione.

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