Controlli e liti

L’infedele dichiarazione assorbe la sanzione per omesso versamento

Con la sentenza 27963 la Cassazione dice «no» ad una irrogazione autonoma

di Laura Ambrosi

La sanzione per infedele dichiarazione, irrogata con l’avviso di accertamento, assorbe anche il conseguente omesso versamento che non può essere autonomamente sanzionato. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza 27963 depositata il 7 dicembre 2020.

La vicenda trae origine da un accertamento con cui l’Agenzia contestava un maggior imponibile non dichiarato. Nel provvedimento veniva irrogata la sanzione per infedele dichiarazione (articolo 5 Dlgs 471/97). La contribuente, riconosciuta la fondatezza della pretesa, pagava in acquiescenza il totale dovuto. Poco dopo, l’Agenzia notificava un atto di contestazione rilevando la violazione di omesso versamento dell’Iva per il medesimo anno di imposta, irrogando la sanzione del 30% (articolo 13 Dlgs 471/97). La società impugnava la nuova pretesa lamentando che si trattava di una sorta di duplicazione della sanzione già irrogata con il precedente accertamento. Entrambi i giudici di merito confermavano le ragioni della contribuente. L’ufficio ricorreva in Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un’errata applicazione della norma. Secondo l’Agenzia, infatti, l’avviso di accertamento era volto a sanzionare la dichiarazione infedele, mentre il secondo provvedimento riguardava gli omessi versamenti Iva periodici.

Le differenze

La Suprema corte ha innanzitutto rilevato che le norme sanzionatorie individuano due distinte violazioni: la dichiarazione infedele, disciplinata dall’articolo 5 Dlgs 471/97, si realizza quando il contribuente indica una imposta inferiore a quella effettivamente dovuta, omettendo di conseguenza anche il versamento. L’omesso versamento, di cui all’articolo 13 Dlgs 471/97, invece, sanziona il mancato pagamento, alle scadenze stabilite delle somme indicate dal contribuente nella propria dichiarazione. Tale disposizione, quindi, presuppone l’omesso versamento delle somme indicate nel modello dichiarativo presentato. Secondo la Cassazione, quindi, la sanzione meno favorevole prevista per l’infedele dichiarazione assorbe anche l’inevitabile omesso versamento conseguente agli imponibili errati dichiarati. In atti risultava che l’atto di contestazione successivamente notificato dall’ufficio, sanzionava l’Iva effettivamente dovuta non indicata nella dichiarazione annuale.

La decisione è particolarmente interessante per i risvolti pratici che ne possono discendere. Innanzitutto, va sicuramente ricordato che in materia di ravvedimento, l’agenzia delle Entrate (circolare 42/2016) aveva ritenuto la sanzione per infedele dichiarazione dovuta in caso di integrativa presentata oltre i 90 giorni, assorbente anche dell’omesso versamento delle conseguenti imposte dovute. Tuttavia, il principio affermato dalla Suprema corte pare applicabile, non solo alle ipotesi in cui sia il contribuente a ravvedersi autonomamente, ma anche in presenza di specifico provvedimento dell’amministrazione. Infine, il principio dovrebbe essere applicabile anche ai tributi locali, per i quali è noto venga automaticamente sanzionata sia l’omessa/infedele dichiarazione sia il conseguente omesso pagamento.

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