Adempimenti

L’Inps «moltiplica» le unità produttive

di Giuseppe Maccarone

La nozione di unità produttiva (Up), recentemente ribadita dall’Inps nella circolare 9/2017 e nel messaggio 1444/2017 , presenta profili di coerenza, anche se non coincide con quanto previsto, in materia, da una norma vigente nel nostro ordinamento giuridico. Lo afferma lo stesso istituto di previdenza in una comunicazione inviata a un gruppo di sei consulenti del lavoro in risposta a una nota con cui sono stati sollevati dubbi circa la definizione di Up, anche con riferimento ai cantieri edili.

Il gruppo di consulenti ha posto l’accento sulla divergenza tra la formulazione legale e quella interpretativa. La norma di riferimento è l’articolo 2, comma 1, lettera t, del Dlgs 81/2008 che definisce come Up «lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziarie e tecnico funzionale».

L’Inps sostiene, nel messaggio e nella circolare, che l’Up si concretizza quando il plesso presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

■è idoneo a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso;

■ha lavoratori adibiti in via continuativa;

■risulta dotato di autonomia finanziaria o tecnico funzionale.

La differenza rilevata è nell’ultimo punto: secondo la norma, l’autonomia finanziaria e tecnico funzionale devono presentarsi insieme; a parere dell’Inps, invece, è sufficiente la presenza di una sola delle due condizioni, per configurare – unitamente alle altre caratteristiche – l'unità produttiva.

Visto che l’Up, oggi, assume un valore determinante nella gestione della Cif, i consulenti hanno evidenziato come l’interpretazione Inps sancisca, di fatto, la nascita di una miriade di Up, a cui collegarsi per valutare alcuni parametri previsti per l’erogazione della cassa integrazione.

L’Inps ha ribadito che la propria posizione è in linea con l’orientamento interpretativo della Cassazione elaborato ai fini dell’applicazione della legge 300/70. Inoltre, afferma l’istituto, quanto indicato dal Dlgs 81/2008 è riferito solo alla sicurezza sul lavoro e non costituisce un «paradigma interpretativo valido in ogni ambito giuridico amministrativo».

Di fatto, dunque, l’Inps opta per la nozione elaborata dalla giurisprudenza riferita a un caso di diversa natura. Secondo gli esperti dell’istituto, la formulazione legislativa deve rimanere relegata all’ambito a cui si riferisce la norma stessa che l’ha introdotta.

Riguardo ai cantieri edili e affini (compresi quelli relativi all’impiantistica industriale), l’Inps, nella circolare 9/2017, ha fissato a un mese, anziché sei, il limite minimo di durata dell’appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva di tali cantieri. Su questo aspetto, il gruppo dei consulenti ha messo in evidenza che la durata di un mese rende ogni singolo cantiere una Up, con il paradosso che i lavoratori, in molti casi, non matureranno mai il requisito minimo di 90 giorni di anzianità. Infatti, nelle medie imprese, la durata dei cantieri è, in genere, inferiore ai 60 giorni e la rotazione del personale, per fasi successive di lavorazione, è inferiore a 30 giorni. In replica a questo sensibile aspetto, l’Inps ha affermato che il criterio «costituisce una scelta di natura politico legislativa, adottata anche in funzione delle esigenze produttive rappresentate dalle industrie del settore, dal competente ministero del Lavoro e che l’istituto si limita esclusivamente ad applicare».

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