Imposte

L’inquilino può cedere al locatore il tax credit negozi «in conto canone»

La circolare 14/E consente anche di saldare innanzitutto i mesi di marzo-maggio così da liberare il credito

Uno dei presupposti per accedere al bonus locazioni è quello che il locatario abbia corrisposto il canone mensile al locatore, lo conferma anche la circolare 14/E emanata sabato 6 giugno dalle Entrate. C’è però un chiarimento importante: l’inquilino può cedere il credito d’imposta al locatore «a titolo di pagamento del canone».

Perciò, anche se il Dl Rilancio parla di canone «versato», l’Agenzia ammette la possibilità di “scalare” il tax credit dall’importo dovuto. Ad esempio, il 10 giugno si potrà saldare il canone di maggio pari a 1.000 versando 400 con bonifico e 600 sotto forma di cessione del credito d’imposta. In questo caso, si legge, «il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione». Naturalmente, finché non viene pagata la differenza, il credito non è utilizzabile.

Chiarito questo passaggio, restano altri problemi operativi che si possono riassumere nei seguenti punt:

se il locatario paga il canone in ritardo (purché entro il 2020), non perde il diritto al bonus ma semplicemente ne fruisce in via posticipata: come conferma la circolare, la facoltà di usare il credito, resta «sospesa»;

se il canone viene ridotto temporaneamente o rinegoziato, il credito d’imposta va commisurato all’importo versato;

se il pagamento delle mensilità di marzo-maggio avviene prima o dopo il 2020, anche in virtù di moratorie o dilazioni, il bonus secondo le Entrate non spetta, come purtroppo già rilevato su NT+ Fisco;

se il pagamento del canone è parziale o frazionato, la misura del credito d’imposta fruibile va di conseguenza parametrata; e questo - precisa la circolare - anche quando il canone è stato versato in anticipo (pensiamo al caso del pagamento anticipato per trimestri, per cui il 2 gennaio sono stati versati i mesi di gennaio-marzo e il 1° aprile i mesi di aprile-giugno);

se il locatario è moroso nei confronti del locatore anche di canoni arretrati rispetto ai mesi interessati dall’agevolazione fiscale, nulla vieta che con i primi pagamenti effettuati si saldino i canoni interessati dal bonus (marzo, aprile e maggio ordinariamente) lasciando non onorati eventuali canoni mensili precedenti.

Sul piano giuridico, infatti, i pagamenti dei canoni effettuati in ritardo possono essere attribuiti su specifica e documentata volontà delle parti, alle scadenze contrattuali individuate, senza rispettare uno stretto ordine cronologico temporale della morosità in essere.

Infine, una precisazione: per provare l’avvenuto pagamento, l’Agenzia dice che i beneficiari devono rispettare «i principi ordinari previsti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione dal reddito d'impresa (articolo 109 del Tuir), per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d'impresa». Il tutto conservando il documento contabile con quietanza di pagamento.

Viene confermato un aspetto che è sostanza ai fini della fruibilità del bonus e che è bene ribadire ancora una volta: per canone versato si deve intendere che è necessario che lo stesso risulti pagato nel 2020.

La verifica su marzo
Un altro aspetto deriva dal fatto che il tax credit per canoni di locazioni degli immobili disciplinato dall’articolo 28 del Dl 34/2020 si applica anche ai canoni di locazione immobiliare dello scorso mese di marzo. Lo stesso mese era stato però interessato anche dal bonus disciplinato dall’articolo 65 del Dl 18/2020 (credito d’imposta negozi e botteghe), la cui applicazione era però molto più rigida.

Ora occorre quindi verificare se, alla luce delle nuove regole, vi siano situazioni che erano state in precedenza tagliate fuori dal bonus e che ora vi possono rientrare.

A prescindere dalle diverse tipologie contrattuali ora ammissibili al bonus (leasing e affitto di azienda solo per fare due esempi), il caso paradigmatico riguarda i soggetti che svolgono diverse attività, alcune rientranti ed altre non rientranti negli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo. Si pensi alla gestione di attività miste bar-tabaccherie negli stessi locali. In assenza di istruzioni specifiche in merito alla fruibilità dell’articolo 65 del Dl 18/2020 in questi casi, ora la soluzione è arrivata con l’articolo 28 del Dl 34/2020 di modo che il credito d’imposta può essere fruito nel rispetto, ovviamente, delle condizioni di accesso previste dalla disposizione citata (prima tra tutte il calo degli affari).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©