L’integrativa post Cpb lascia intatto il patto se non si decade
Le Faq dell’Agenzia
La presentazione della dichiarazione integrativa oltre i termini per l’adesione al Cpb – qualora presenti valori che incidono sulla determinazione del reddito e/o sul Vpn Irap concordati – comporta la necessità di ricalcolare la proposta ai soli fini della verifica delle ipotesi di decadenza di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b del Dlgs 13/2024. In sostanza la proposta (se non decade) resta immutata. Con alcune Faq a dicembre e gennaio, l’Agenzia ha anche confermato che:
- la correzione tramite integrativa di un errore di compilazione del mod. Cpb (rigo P04, ossia l’importo del reddito rilevante ai fini del concordato) non tale da determinare decadenza, non ha effetto sugli importi concordati. L’integrativa deve, comunque, contenere anche il mod. Cpb corretto;
- il calcolo della variazione del 30% che determina la decadenza va riferito al reddito concordato prima delle integrazioni, posto a confronto con la proposta che sarebbe scaturita con i dati corretti;
- la modifica del “voto” Isa determina un “aggiornamento” della (sola) sostitutiva.
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