Diritto

L’integrazione in ritardo non pregiudica il rimborso

Sono procedimenti autonomi e il giudice deve valutare la richiesta nel merito

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di Laura Ambrosi

L’eventuale presentazione tardiva della dichiarazione integrativa a favore del contribuente, non pregiudica la richiesta di rimborso avanzata con specifica istanza: si tratta infatti di procedimenti autonomi che devono essere valutati dal giudice tributario in caso di contestazione.

Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 14873 depositata ieri.

Due società presentavano un’istanza di rimborso per maggiori imposte versate.

Per maggior completezza, presentavano anche la dichiarazione integrativa, rettificando così i valori errati indicati nell’originario modello.

L’Agenzia opponeva silenzio, di fatto rigettando la richiesta di restituzione delle somme e quindi le contribuenti ricorrevano dinanzi al giudice tributario.

La Ctp accoglieva il gravame, ma la sentenza veniva riformata in grado di appello. Secondo la Ctr la dichiarazione integrativa era stata presentata tardivamente (oltre la scadenza della dichiarazione dell’anno successivo), era dunque da escludere il diritto al rimborso.

Le società ricorrevano in Cassazione lamentando un’errata applicazione della norma che disciplina la dichiarazione integrativa e le istanze di rimborso.

La Suprema Corte ha ricordato i principi affermati dalle Sezioni unite (n. 13378/2016) secondo cui il contribuente può emendare errori a sé sfavorevoli commessi nella dichiarazione attraverso la presentazione di una integrativa (articolo 2 del Dpr 322/98), con una specifica istanza di rimborso entro 48 mesi dai versamenti errati (articolo 38 del Dpr 602/73) o comunque può sempre opporsi in sede contenziosa alla maggior pretesa allegando errori, di fatto o di diritto, incidenti sull’obbligazione.

In proposito va ricordato che l’articolo 5 del Dl 193/2016 ha modificato l’articolo 2 comma 8 bis del Dpr 322/98, prevedendo anche in ipotesi di errori sfavorevoli al contribuente la possibilità di rettifica entro la decadenza del potere di accertamento, a decorrere 24 ottobre 2016 (Cassazione 1291/2019).

Nella specie, l’integrativa era stata presentata oltre la scadenza dell’anno successivo.

I giudici di legittimità hanno ribadito che la richiesta di rimborso è autonoma rispetto alla dichiarazione integrativa.

Pertanto dinanzi all’impugnazione del rifiuto opposto all’istanza di rimborso, è irrilevante l’eventuale irregolarità o invalidità di tale integrativa.

Il collegio di appello, infatti, avrebbe dovuto considerare solo la fondatezza nel merito dell’istanza di rimborso.

La decisione è interessante poiché rimarca l’autonomia della dichiarazione integrativa rispetto alla citata istanza di rimborso, lasciando pertanto discrezionalità al contribuente sulla modalità da seguire.

Purtroppo però, si riscontra non di rado che gli uffici, oppongano dinieghi ritenendo corretta talvolta l’una talvolta l’altra.

Sarebbe auspicabile, soprattutto in questo difficile momento, che gli uffici si limitassero a verificare la sussistenza sostanziale del rimborso, a prescindere dalla modalità della richiesta.

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