L’intervento sul fienile di pertinenza non raddoppia la detrazione
La risposta è negativa, proprio perché il fienile, prima dell'intervento è già pertinenza dell'alloggio e in caso di contestuale intervento su abitazione e pertinenza il limite di 96.000 euro cui commisurare la detrazione del 50% è unico (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre, n. 205, di bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Viceversa, se il fienile non fosse stato pertinenza dell'abitazione, il limite cui commisurare la detrazione era autonomo. Il cambio di destinazione d'uso, infatti, è espressamente previsto tra gli interventi agevolati ai fini del 50%. Con la risoluzione n. 14/E dell'8 febbraio 2005, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad una specifica istanza di interpello avanzata da un contribuente, ha precisato l'applicazione del 36% (attuale 50% sino al prossimo 31 dicembre 2018), per la ristrutturazione di un fienile che, solo al termine dei lavori, avrebbe assunto la destinazione d'uso abitativo, a condizione che nel provvedimento autorizzativo dell'intervento fosse risultato chiaramente il mutamento della destinazione. In particolare, l'Agenzia ha ammesso l'applicabilità del beneficio anche in questo caso in quanto, nella categoria di intervento riconducibile alla ristrutturazione edilizia (di cui alla lettera d dell'articolo 31 della legge 457/1978, ora trasfuso nell'articolo 3, comma 1, lettera d, D.P.R. 380/2001), possono comprendersi anche gli interventi di mutamento della destinazione d'uso di edifici non abitativi in abitazione.
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