Imposte

L’investimento in azioni di Bankitalia non è detassato

Esclusi i requisiti previsti per la detassazione dei redditi di capitali e diversi. L’agenzia delle Entrate inquadra fiscalmente Banca d’Italia fra gli enti commerciali

di Alessandro Germani

L’investimento da parte di un fondo pensione in azioni della Banca d’Italia non corrisponde ai requisiti previsti per la detassazione dei redditi di capitale e diversi rivenienti dagli investimenti qualificati dei fondi pensione e delle casse di previdenza. È questa la risposta delle Entrate n. 572 del 24 novembre.

Un fondo pensione detiene partecipazioni della Banca d’Italia per 127 milioni e si domanda se questo sia un investimento qualificato ex articolo 1, comma 89, lettera a) della legge 232/16, riguardante azioni o quote di imprese residenti in Italia ex articolo 73 del Tuir oppure in Stati membri Ue o See. Secondo l’istante la circostanza sarebbe integrata dal fatto che la Banca d’Italia è un ente commerciale ed è di fatto equiparata, ai fini fiscali, ad una qualsiasi banca di diritto privato.

Gli investimenti qualificati dei fondi pensione e delle casse di previdenza, fino al 10 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, riguardano le partecipazioni citate, le quote di Oicr italiani o residenti Ue o See che investono nelle predette partecipazioni (investimento indiretto), gli strumenti di peer to peer lending, i fondi di venture capital e i Pir. In presenza di un holding period di 5 anni vi è la completa detassazione dei redditi finanziari rivenienti. L’Agenzia fa un excursus della Banca d’Italia in base alle previsioni statutarie e la inquadra fiscalmente fra gli enti commerciali. Pur compilando il modello dichiarativo delle società di capitali, essa è un ente pubblico economico la cui attività d’impresa è “limitata” anche nel fatto che non è iscritta al registro imprese. Se a ciò si aggiunge la circostanza che la norma degli investimenti qualificati (analogamente ai Pir) risponde allo scopo di convogliare le risorse dei risparmiatori verso l’economia reale, per l’Agenzia nel caso dell’investimento in azioni della Banca d’Italia tale obiettivo non viene perseguito, e dunque non spetta la relativa agevolazione, che riguarda piuttosto azioni di società di capitali ex articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir.

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