Adempimenti

L’invio dei nuovi Intrastat slitta a lunedì 7 marzo

Concesso più tempo a causa delle difficoltà tecniche di trasmissione. Interessate dal differimento le operazioni intra Ue del mese di gennaio

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Una proroga sul filo di lana. L’invio dei nuovi Intrastat per le operazioni intra Ue effettuate nel mese di gennaio 2022 potrà essere effettuato fino a lunedì 7 marzo. A renderlo noto un comunicato congiunto di agenzia Dogane e Monopoli (Adm) ed Entrate che hanno disposto più tempo per l’invio con un provvedimento in via di pubblicazione «in ragione della sussistenza di difficoltà tecniche relative alla regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica». A ribadire la necessità di un differimento era stata anche AssoSoftware che in una nota aveva sottolineato come «i sistemi di controllo e di accettazione dell’agenzia delle Dogane e dell’agenzia delle Entrate presentino diverse anomalie» che «non rendono possibile inviare i modelli».

La possibilità di effettuare l’adempimento entro il 7 marzo interessa solo i contribuenti tenuti a presentare gli Intrastat con cadenza mensile, ossia, con riferimento ai modelli Intra-1, coloro che superano la soglia di cessioni di beni e di servizi di 50mila euro e, con riferimento ai modelli Intra-2, coloro che superano la soglia di 350mila euro su base trimestrale per gli acquisti di beni (Intra-2bis) e di 100mila euro su base trimestrale per gli acquisti di servizi (Intra-2quater).

Vale la pena ricordare che le novità introdotte con la determina direttoriale 493869/2021 delle Dogane non fanno necessariamente venir meno precedenti chiarimenti. Per la compilazione dei modelli Intra-1bis e Intra-2bis, alcuni dati (come, ad esempio, il valore statistico, le condizioni di consegna e il modo di trasporto) sono obbligatori solo per i soggetti che, nell’anno precedente hanno realizzato un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro.

Sul punto si ritiene ancora valido il chiarimento della circolare 60/1999 secondo cui, ai fini del calcolo del volume delle spedizioni e degli arrivi, occorre considerare tutti gli scambi intraUe di beni rilevanti ai fini dell’applicazione del regolamento 3330/1991/Ue (ora regolamento 2152/2019/Ue). Ciò implica che sono incluse le spedizioni e gli arrivi a titolo non traslativo della proprietà (ad esempio il «conto lavorazione»), mentre restano esclusi i movimenti non soggetti alla rilevazione statistica (ad esempio beni destinati ad essere riparati e restituiti dopo la riparazione).

Per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro è possibile compilare l’Intra-1bis e l’Intra-2bis senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico «99500000».

Ulteriori semplificazioni al riguardo non sono previste. Sicché, se, ad esempio, il dettaglio della fattura indica più beni ceduti aventi valore complessivo inferiore a 1.000 euro ma con diversa origine, per ciascun bene rientrante nella spedizione andrà compilata la colonna 7 (nomenclatura combinata) inserendo il codice unico «99500000» mentre la colonna 15 (Paese di origine) andrà compilata specificando i diversi Stati membri/paesi terzi di cui le merci sono originarie.



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