Adempimenti

L’invio dei dati delle spese mediche e veterinarie diventa mensile

Il Ddl di Bilancio prevede anche per il 2021 il divieto di e-fattura via Sdi per prestazioni sanitarie a persone fisiche

Dal 1° gennaio 2021 trasmissione con cadenza mensile al sistema Ts (tessera sanitaria) delle spese mediche e veterinarie. Con la medesima decorrenza, i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Ts memorizzano e trasmettono in via telematica i dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini Iva esclusivamente mediante l’invio degli stessi al sistema tessera sanitaria. Con il decreto ministeriale 19 ottobre 2020, pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» n. 270 del 29 ottobre 2020, è stato a tal fine adeguato il tracciato del sistema Ts ai fini della trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie. Al riguardo, si segnala come il Ddl di Bilancio 2021 all’articolo 197 estende a tutto il 2021 il divieto di emissione di fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Ts e per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. La trasmissione dei dati assolve agli obblighi connessi alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, all’invio dei dati delle fatture nonché alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Con il nuovo tracciato Ts aumentano infatti le informazioni da fornire, comprensive del tipo di documento fiscale rilasciato, dell’aliquota o, in caso di operazione esente, della natura Iva nonché dell’indicazione dell’eventuale opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

In caso di esercizio di tale diritto, i dati sono trasmessi al sistema Ts senza indicazione del codice fiscale dell’assistito. Altra informazione da comunicare riguarda la modalità di pagamento delle spese sanitarie: la detrazione fiscale viene infatti riconosciuta solamente se l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario, postale o mediante altri strumenti di pagamento elettronico. Tale prescrizione vale anche per le spese del 2020 da comunicare entro il termine massimo del 31 gennaio 2021. Solamente per le spese di acquisto di medicinali, dispositivi medici o prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Ssn non è necessario avere sostenuto il relativo costo con strumenti tracciabili.

Divieto di e-fattura

Al fine di rispettare le prescrizioni dettate per la tutela dei dati personali dal Garante privacy, viene vietata anche per il 2021 l’emissione di fattura elettronica tramite Sdi per le cessioni di beni, i cui dati devono essere inviati al sistema Ts, e per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche. Tali operazioni andranno comunque documentate con fatture in formato cartaceo o in formato elettronico, ma senza utilizzare lo Sdi come canale di invio. Al contrario un medico che si trova a dovere fatturare delle visite ai dipendenti per conto dell’azienda dovrà trasmettere una fattura elettronica a quest’ultima.

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