Controlli e liti

L’ipoteca riduce il valore del bene conferito

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di Marcello Maria De Vito

L’ipoteca iscritta sul bene conferito rappresenta il massimo grado di inerenza e collegamento fra bene e passività, atteso che il creditore ipotecario ha il diritto di soddisfare il proprio credito sul bene ipotecato. Ne consegue che il valore imponibile del bene conferito ai fini dell’imposta di registro deve essere ridotto dal valore dei debiti ipotecari gravanti sul bene stesso. È questo il principio statuito dalla Ctp Reggio Emilia 73/2/2019 (presidente e relatore Montanari).

I soci di una società conferivano, in sede di aumento del capitale sociale, alcuni immobili gravati da ipoteca a garanzia di un mutuo. In sede di atto, l’imposta di registro veniva liquidata sul valore degli immobili conferiti al netto del debito ipotecario residuo.

L’ufficio notificava un avviso di liquidazione con il quale contestava la deduzione dei debiti ipotecari dal valore dei beni conferiti, per mancanza di inerenza e collegamento tra passività e bene conferito. Richiedeva, quindi, la maggiore imposta di registro senza, tuttavia, specificarne il relativo calcolo. I contribuenti impugnavano l’atto, eccependo sia la carenza di motivazione per mancanza del calcolo della maggiore imposta, sia l’irragionevolezza della mancata deduzione dei debiti ipotecari.

La Ctp osserva che la motivazione dell’atto ha il fine di consentire al contribuente di conoscere la pretesa impositiva, in modo tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di impugnazione, al fine di contestare efficacemente l’an e il quantum della pretesa. In applicazione di tale principio, conclude la Ctp, il ricorso deve essere accolto per carenza di motivazione dell’atto. Infatti, mancano i conteggi con cui è stata determinata la maggiore imposta e la carenza è confermata dallo stesso ufficio che ha fornito tali conteggi solo in sede di controdeduzioni. In materia di inerenza e collegamento, precisa il collegio, l’ipoteca iscritta rappresenta il massimo grado di inerenza e collegamento fra bene gravato e passività, visto che il creditore ipotecario ha il diritto di soddisfare il proprio credito sul bene ipotecato. Nel caso di specie, peraltro, non può essere contestato alcun comportamento elusivo, dato che il mutuo era stato acceso ben sette anni prima del conferimento. Ne consegue, conclude la Ctp, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto.

Ctp Reggio Emilia 73/2/2019

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