Controlli e liti

L’Irba non è dovuta neanche per le annualità precedenti l’abrogazione

Per la Cgt Verbania la sua incompatibilità sancita dalla Cgue prevale sulla norma interna

di Marco Ligrani

L’accertata incompatibilità di un’imposta con il diritto unionale impone al giudice nazionale di disapplicarla anche per le annualità precedenti la sua abrogazione. Pertanto, rimane inefficace la norma interna che vorrebbe mantenerne una residuale efficacia impositiva per il passato, in rapporto alle obbligazioni insorte prima della sua soppressione. Il principio è stato affermato dalla Cgt di Verbania con la sentenza n. 18/2/2023 (presidente e relatore Terzi) nell’ambito di una controversia relativa all’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba) che le regioni a statuto ordinario hanno abrogato a decorrere dall’anno d’imposta 2021.

L’imposta si applicava sulla benzina per autotrazione erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio regionale ed era a carico del concessionario o del titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante, ovvero della società petrolifera fornitrice.

I giudici hanno fatto proprie motivazione e conclusioni cui era recentemente pervenuta la Cassazione (sentenze 6858/2023 e 6687/2023),che a sua volta aveva ripercorso la normativa unionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia europea; ricordando che le direttive n. 2008/118 e n. 92/12 concedono agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette a condizione che rispondano a finalità specifiche e che siano conformi alle norme europee sulle accise o sull’Iva (ai fini della determinazione della base imponibile, del calcolo, dell’esigibilità e del controllo dell’imposta).

Con specifico riferimento all’Irba, la Cassazione ha richiamato l’ordinanza del 9 novembre 2021 con la quale la Cgue stabilì come l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 avesse bloccato eventuali norme nazionali istitutive di imposte regionali sulle vendite di benzina per autotrazione: l’Irba non ha una finalità specifica e il suo gettito contribuisce solo genericamente al bilancio degli enti territoriali. Senonchè all’abrogazione dell’imposta, ad opera della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), il legislatore ritenne di far salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte; violando, in tal modo, il principio secondo il quale le sentenze della Cgue devono essere applicate anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti precedentemente, in virtù degli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione (sentenza 6687/2023).

La Cassazione concludeva ritenendo non dovuta l’imposta anche per le annualità precedenti il 2021 (disapplicando la legge regionale Campania n. 31/2020 che aveva, a sua volta, collocato un limite temporale di validità ed efficacia all’imposta). Nel caso in esame, i giudici piemontesi hanno fatto proprie queste conclusioni.

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