L’iscrizione nel libro cespiti dei beni di basso valore unitario non è obbligatoria
La legge consente l’integrale deducibilità dei beni di importo inferiore a 516,46 euro; l’annotazione però può essere utile per gli studi di settore e per l plafond del 5% delle spese di manutenzione
Il quesito del lettore, volto a comprendere se i beni di valore inferiore ad 516,46 euro devono essere obbligatoriamente annotati nel libro cespiti, è di particolare interesse in quanto sul punto non risultano espressi chiarimenti dell’agenzia delle Entrate. In merito si sottolinea che condizione per la deducibilità integrale è che il bene di cui si parla sia utilizzabile singolarmente (Cassazione, sezione tributaria, 26 giugno 2009, n. 15163). Va premesso che il registro beni ammortizzabili, come disciplinato dall’articolo 16 del Dpr 600/1973, ha in ultimo la finalità di dare atto del processo di ammortamento effettuato con evidenza delle quote di ammortamento e del fondo ammortamento. Dei beni di valore fino a 516,46 euro, l’articolo 102 del Tuir consente espressamente l’integrale deducibilità nell’esercizio di acquisto, non parlando in questo caso di processo di ammortamento o di ammortamento accelerato, ma di possibilità di spesare il bene acquistato. Quindi la testuale lettura delle due norme potrebbe portare a considerare i beni inferiori a 516,46 euro quali costi d’esercizio la cui iscrizione a libro cespiti non è necessaria. Peraltro si segnala che questa conclusione non è unanime in dottrina, ove alcuni autori fanno discendere l’obbligo di annotazione nel registro beni ammortizzabili anche dalla necessità di tenere memoria dell’importo dei beni ai fini degli studi di settore e del plafond del 5% delle spese di manutenzione.
Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5