Imposte

L’Iva si applica sulle accise solo in caso di rivalsa

Sono esclusi dall’imponibile i tributi non addossati dal venditore all’acquirente

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di Marco Nessi e Roberto Torelli

La base imponibile Iva deve essere determinata in base al principio del corrispettivo, per cui le accise che sono dovute dal cedente rientrano nella base imponibile a condizione che il relativo importo sia stato effettivamente traslato dal venditore al destinatario dei beni. Viceversa, se il cedente del bene soggetto ad accisa, per il quale la legge prevede un diritto (ma non un obbligo) di rivalsa, non ha esercitato tale diritto - e, pertanto, non ha addebitato l’imposta al cessionario - il Fisco non può accertare una maggiore base imponibile ai fini Iva. È questo il principio ribadito nella sentenza emessa dalla Ctr Lombardia 209, sezione 1, del 28 gennaio 2020 (presidente e relatore Labruna).

La vicenda
Nel caso esaminato, con riferimento alle fatture relative alla cessione di gas naturale operata dalla contribuente, l’agenzia delle Entrate contestava, da un lato, l’irregolarità delle fatture emesse, in quanto indicanti un’accisa inferiore a quella dovuta con conseguente esposizione in fattura di un’Iva inferiore, e dall’altro lato, la mancanza regolarizzazione di fatture di acquisto di gas naturale prive dell’applicazione delle corrette accise e, quindi, riportanti un’imposta (ai fini Iva) inferiore al dovuto.

L’accertamento veniva impugnato dinnanzi al giudice tributario dalla società contribuente che ne eccepiva l’illegittimità per la presunta violazione dell’articolo 13, comma 1, del Dpr 633/72: secondo il collegio di primo grado, la maggiore Iva accertata riguardava un onere verso terzi (ovvero l’accisa) che non era stata accollata in fattura al cessionario e che, in ogni caso, la società ricorrente non aveva l’obbligo di accollare considerato che, in materia di accise, l’articolo 26, comma 7, e l’articolo 56, comma 1, del Dlgs 504/95 prevedono il diritto, ma non l’obbligo, di rivalsa dell’imposta da parte del cedente nei confronti del cessionario. Di conseguenza, laddove quest’ultima non sia stata operata, il relativo importo non può essere assoggettato a Iva.

La sentenza
Il ricorso del contribuente veniva accolto dal giudice di primo grado. A seguito dell’appello depositato dall’ufficio, anche la Ctr lombarda ha confermato l’illegittimità della pretesa erariale. Nello specifico, richiamando la sentenza della Cassazione 26145/2019, il giudice di appello ha stabilito che le accise che sono dovute dal soggetto obbligato rientrano nella base imponibile Iva soltanto se effettivamente traslate sul cessionario, poiché soltanto in questo caso entrano a fare parte del prezzo pagato da quest’ultimo. Unicamente in questo modo, vengono a costituire un elemento del costo del prodotto venduto.

Il principio è conforme a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1, del Dpr 633/72 in base al quale, ai fini Iva, la base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi che sono dovuti al cedente dal prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e i debiti verso terzi accollati al cessionario o committente. Pertanto, nel corrispettivo finale su cui applicare l’Iva devono essere inclusi anche tutti i tributi di ogni genere, in particolare, quelli che gravano sulla produzione (come le accise), a condizione che il relativo importo sia stato effettivamente posto a carico del cessionario.

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