Imposte

L’Iva in split payment duplicata si recupera con lo scomputo nel mese successivo

La risposta a interpello 378 invita a evidenziare nei documenti contabili l’avvenuta compensazione con indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’indebito

di Marco Margrini e Benedetto Santacroce

L’Iva in split payment versata in eccesso con modello F24 duplicato per lo stesso mese è recuperabile semplicemente attraverso lo scomputo da quanto l’ente sarà tenuto a versare allo stesso titolo nelle mensilità successive. La risposta a interpello 378/2020 dell’agenzia delle Entrate del 18 settembre 2020 condivide la soluzione prospettata da un ente pubblico tenuto all’applicazione, nei propri acquisti, del meccanismo dello split payment (articolo 17-ter del Dpr 633/72). La presenza di un doppio versamento di Iva split payment divenuta esigibile, effettuato per lo stesso mese, relativo ad acquisti afferenti la sfera istituzionale di svolgimento dell’attività dell’ente, legittima quest’ultimo a ritenere possibile l’azione di ripetizione dell’indebito con la compensazione (articoli 2033 e 1241 del codice civile).

Questa interpretazione, totalmente condivisibile, non era tuttavia scontata. L’agenzia delle Entrate evidenzia, correttamente, l’impossibilità di procedere secondo le regole previste per le variazioni d’imposta di cui all’articolo 26 del Dpr 633/72 in quanto la duplicazione del versamento Iva a favore dell’erario non è riconducibile alle ipotesi che legittimano l’emissione di una nota di variazione da parte del fornitore il quale è totalmente estraneo rispetto all’obbligazione del cessionario che deriva dal particolare meccanismo della scissione dei pagamenti. Infatti l’articolo 17-ter, comma 1, del Dpr 633/72 prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, per le quali queste ultime non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di Iva, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi enti (decreto 23 gennaio 2015). Il versamento dell’Iva split payment istituzionale, in base all’articolo 4 del decreto, deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo in modo cumulativo, oppure, a scelta di ciascun ente, per l’insieme delle fatture di ciascun giorno o per ciascuna singola fattura.

Quindi la linea scelta dall’agenzia delle Entrate supera la limitazione che, teoricamente, si potrebbe rilevare dal comma 1 dell’articolo 4 del decreto 23 gennaio 2015 e ammette che la compensazione dell’indebito versamento si potrà realizzare a scomputo dell’eventuale debito dei mesi successivi.

La risposta invita l’ente ad evidenziare nei propri documenti contabili l’avvenuta compensazione con indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’importo dell’indebito. Non sussistendo per tali enti, in ambito istituzionale, alcun obbligo contabile Iva, la precisazione s’inserisce unicamente nella linea dell’articolo 6 del decreto 23 gennaio 2015 per il quale, in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione la documentazione, analogica o digitale, per verificare la corrispondenza tra l’Iva dovuta e versata per ciascun mese di riferimento.

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