Imposte

L’Iva totalmente indetraibile entra nel calcolo del tax credit affitti

Il chiarimento dell’Agenzia nel corso di Telefisco: in questo caso l’imposta rappresenta un costo che aumenta il valore della locazione

Il canone di locazione a cui deve essere parametrato il bonus affitti va determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma1, lettere a) e b) del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie/forfettarie) di determinazione del reddito da parte del contribuente.

Il chiarimento delle Entrate a Telefisco 2021 era già per certi versi stato anticipato dalla risoluzione 68/E/2020 avente ad oggetto la specifica casistica di un ente non commerciale. In quell’occasione l’Agenzia ebbe modo di chiarire che «per gli enti non commerciali che svolgono solo, occasionalmente, attività commerciale e che, pertanto, non dispongono di partita Iva, il credito d’imposta va determinato sull’importo dell’affitto al lordo dell’Iva, in quanto in tale particolare ipotesi l’imposta rappresenta per l’ente non commerciale un costo che incrementa il canone di affitto dovuto».

Ora in via definitiva e con uno spettro di applicazione più ampio, viene risolutivamente sancito che l’eventuale Iva indetraibile (articolo 19-bis.1 del Dpr 633/72) costituendo, alla fine, una componente di costo a carico del contribuente, diventa altresì ammissibile al credito d’imposta sulle locazioni oltre che costituire componente deducibile ai fini del reddito d’impresa/professionale. Attenzione che però analogo principio non vale nel caso di pro rata di indetraibilità Iva diverso dal 100 per cento. Per l’Agenzia, infatti, non concorre alla determinazione del canone di locazione a cui rapportare il tax credit locazione, la quota dell’Iva indetraibile in applicazione del meccanismo del pro-rata.

In altre parole l’Iva totalmente indetraibile costituisce una componente di costo del canone di locazione che incide sul calcolo del credito d’imposta, mentre quella parzialmente indetraibile, invece, no.

Da tale quadro se ne ricava che, taluni soggetti, quali ad esempio medici, sanitari, forfettari, enti non commerciali in regime 398/91, associazioni con il solo codice fiscale, per i quali l’Iva (totalmente indetraibile) rappresenta una componente di costo, potranno aumentare il canone di locazione dell’Iva al fine di determinare l’importo totale del credito spettante.

Le regole sopra delineate valgono anche in caso di cessione del credito d’imposta che può essere trasferito:

• al locatore o al concedente;

• ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Non vi è dubbio, infatti, che l’intero credito calcolato, comprendendo anche la componente di Iva (totalmente) indetraibile, possa formare oggetto di cessione. Si veda il caso della cessione al locatore da parte di un soggetto forfettario di un canone mensile pari a 500 euro + Iva al 22% (110 euro), determinato per un totale complessivo pari a 610 euro.

Il forfettario, in tale ipotesi, può cedere al locatore l’intero credito maturato (per 366 euro, esattamente il 60% del canone comprensivo dell’Iva indetraibile) pagandone a quest’ultimo la differenza in denaro pari ad euro 244.

Infine, per quanto attiene agli aspetti tecnici si ricorda che il 12 febbraio scorso è stato approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione dei crediti prevista dall’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del Dl 34/2020 con le relative istruzioni.

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