Controlli e liti

L’obbligo di difesa tecnica in Ctr va all’esame delle Sezioni Unite

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di Laura Ambrosi

Saranno le Sezioni Unite della Cassazione a decidere se anche per il grado di appello , il giudice tributario debba concedere un termine al contribuente per munirsi del difensore abilitato , ove non vi abbia autonomamente provveduto. A rinviare la decisione è l’ ordinanza interlocutoria 10080/2017 depositata ieri.

Una società ha proposto direttamente, senza alcun difensore, un appello contro il rigetto del proprio ricorso contro un avviso di accertamento. I giudici di secondo grado hanno rilevato che pur trattandosi di una lite inferiore a 2.582,28 euro, l’appello non poteva essere sottoscritto personalmente dal legale rappresentante della società, poiché occorreva l’assistenza tecnica di un difensore abilitato. Secondo la Ctr, infatti, le previsioni del Dlgs 546/92 valevano solo per il primo grado.

Così la contribuente ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando che in attesa del grado di appello era stata depositata la procura conferita a difensore abilitato. La società ha lamentato, sostanzialmente, che la Ctr avrebbe dovuto invitare la parte a munirsi del difensore e non dichiararne nell’immediato l’inammissibilità.

La sezione tributaria della Cassazione ha inizialmente rilevato la giurisprudenza intervenuta sul punto. Dopo un orientamento particolarmente ondivago, le Sezioni Unite (sentenza 22601/2004) hanno affermato il principio secondo cui nel processo tributario il giudice chiamato a decidere su una controversia di valore superiore a 2.582 euro è tenuto a disporre che l’attore parte privata che sta in giudizio senza assistenza tecnica si munisca di essa, conferendo incarico a difensore abilitato. Quindi l’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata solo dopo la mancata esecuzione di tale ordine.

La Suprema corte, a seguito di tale pronuncia, si è uniformata al principio, affrontando però simili situazioni solo con riguardo alla proposizione del ricorso di primo grado. Tuttavia è poi seguita un’interpretazione particolarmente rigorosa di questo principio, secondo cui l’obbligo del giudice tributario di concedere un termine al contribuente per procurarsi il professionista abilitato, può riguardare solo l’ipotesi in cui la parte all’inizio del giudizio sia sfornita di tale assistenza, con la conseguenza che non interessa il grado di appello.

Non sono però mancate decisioni contrastanti, secondo le quali, non è possibile dichiarare l’inammissibilità del gravame di secondo grado senza prima aver concesso alla parte la possibilità di munirsi del difensore.

Di fronte a tale diversità interpretativa, l’ordinanza 10080 ha ritenuto di devolvere la decisione alle Sezioni Unite data la rilevanza nel processo tributario, direttamente ricadente sul diritto di difesa del contribuente.

Cassazione, ordinanza 10080/2017

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