La nuova normativa sulla scissione mediante scorporo dispone che la società scissa “continui” la sua attività dopo lo scorporo. Se è facile desumere che lo scorporo non può avere come esito l’estinzione della società scissa (anche perché essa riceve il capitale della società beneficiaria originato dallo scorporo), meno facile è comprendere in cosa debba consistere questa “continuazione”.

È però pacifico che “continuare” non significa svolgere la medesima attività che la società scissa esercitava prima...

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