L’obbligo di prosecuzione non impedisce di cambiare attività
I soci che non hanno votato a favore dell’operazione non hanno diritto di recesso
La nuova normativa sulla scissione mediante scorporo dispone che la società scissa “continui” la sua attività dopo lo scorporo. Se è facile desumere che lo scorporo non può avere come esito l’estinzione della società scissa (anche perché essa riceve il capitale della società beneficiaria originato dallo scorporo), meno facile è comprendere in cosa debba consistere questa “continuazione”.
È però pacifico che “continuare” non significa svolgere la medesima attività che la società scissa esercitava prima...
Tutela dei marchi, in Cina regole più severe sui depositi in malafede
di Gianluca De Cristofaro e Fabio Giacopello





